Errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., presupposti e nozione di punto controverso (Cass. civ. Sez. 3 n. 462 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. Detto errore deve essere essenziale, decisivo ed autonomo, riguardando gli atti interni al giudizio di legittimità, e non deve avere ad oggetto un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Un fatto, introdotto da una parte tramite atto difensivo, diviene “controvertibile” e, come tale, oggetto della successiva pronuncia, implicita o esplicita, con la conseguenza che la decisione del giudice su di esso assume natura valutativa, non sindacabile con il rimedio della revocazione.
Il Fatto
Un soggetto, titolare di un’impresa, proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il suo gravame. Nel giudizio di legittimità, la controparte eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., asserendo di aver notificato la sentenza d’appello. Il ricorrente, nella memoria illustrativa, eccepiva la nullità degli atti del primo grado per difetto di ius postulandi del difensore della controparte.
La Corte di cassazione, con ordinanza, rigettava la “controeccezione” e, accolto il primo motivo, cassava la sentenza impugnata con rinvio. Avverso tale ordinanza, la parte risultata soccombente proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto percettivo per non avere la Corte dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per decorso del termine breve.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha scrutinato il ricorso, rammentando i presupposti dell’errore di fatto revocatorio: la natura di svista percettiva, la decisività, l’autonomia rispetto al giudizio di merito e l’oggetto, che non deve costituire un punto controverso. Rileva, sul punto, che la nozione di punto controverso comprende anche il fatto che, introdotto da una parte, sia divenuto potenzialmente oggetto di dibattito processuale e, quindi, di decisione.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile, innanzitutto, per la violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non essendo rinvenibile in atti il controricorso e non essendo stata indicata la “localizzazione” dei documenti prodotti.
Nel merito, la Corte ha escluso che l’ordinanza impugnata sia incorsa in una svista, avendo il provvedimento espressamente preso in considerazione le PEC e, pertanto, implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità. Tale decisione, inoltre, non è erronea, non potendo attribuirsi efficacia probatoria alla PEC carente della relata di notifica e delle ricevute, nonché priva di riferimenti certi alla sentenza notificata. In ogni caso, si tratterebbe di un errore di diritto, non di una svista revocatoria, atteso che l’eccezione era divenuta punto controverso, essendo stata oggetto di discussione tra le parti.
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Nota della Redazione
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