L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e il difetto di interesse è rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 467 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è impugnabile, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata. Spetta al destinatario della cartella allegare l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. La mancanza di interesse ad agire, costituendo una condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il Fatto
Il contribuente impugnò gli estratti di ruolo relativi a quattro cartelle di pagamento, delle quali dichiarò di essere venuto a conoscenza solo tramite gli estratti stessi, eccependo la nullità delle cartelle per difetto di notificazione e la prescrizione dei crediti dell’amministrazione.
Il Giudice di pace accolse parzialmente l’opposizione, annullando per prescrizione due cartelle e confermando gli estratti di ruolo per le altre due. Il Tribunale di Roma, investito dell’appello, lo rigettò dichiarando la carenza di interesse ad agire dell’opponente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente sollevato d’ufficio la questione dell’ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo, rilevando che la carenza di interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere al momento della decisione.
La Corte ha richiamato il quadro giurisprudenziale consolidatosi a seguito dell’introduzione dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021. Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno stabilito che tale norma si applica ai processi pendenti, specificando l’interesse alla tutela immediata. La Corte costituzionale n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, escludendo l’immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo anche per i giudizi in corso. Le Sezioni Unite n. 12459 del 2024 hanno poi chiarito che i limiti all’impugnabilità non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia nella fase esecutiva.
La Corte ha precisato che, nella fattispecie, il ricorrente non aveva allegato alcuna ragione che giustificasse l’esigenza di tutela anticipata mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ove la parte non evidenzi tali ragioni, deve dedursi la mancanza dell’interesse ad impugnare; ne consegue che la causa non poteva essere proposta, né proseguita, essendo la questione rilevabile d’ufficio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. Poiché la decisione è conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 700,00 in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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