Il sollecito di pagamento Tari quale atto di riscossione non richiede la notifica degli avvisi presupposti (Cass. civ. Sez. 5 n. 584 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, che impone l’allegazione all’atto dei documenti richiamati, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Il rinvio ad altro atto dell’amministrazione non impone la comunicazione al contribuente qualora gli elementi essenziali di quest’ultimo siano stati riprodotti nell’atto richiamante o qualora l’atto presupposto sia già nella sfera di conoscenza del destinatario. Il sollecito di pagamento della Tari, ove il tributo sia applicato con la formula della liquidazione d’ufficio, costituisce atto di mera riscossione e non di accertamento, con la conseguenza che non è necessaria la notifica di un previo avviso di accertamento quando non vi siano contestazioni su quanto dichiarato dal contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il sollecito di pagamento relativo alla Tari per l’annualità 2015, dell’importo complessivo di oltre dodicimila euro, deducendo il difetto di notificazione degli atti presupposti, la carenza di motivazione e la mancanza di sottoscrizione dell’atto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo il sollecito adeguatamente motivato e privo dei vizi prospettati.
La Commissione tributaria regionale, confermando la pronuncia di primo grado, qualificava il sollecito come atto di riscossione fondato sulla denuncia originaria del contribuente, sul rilievo che il Comune applicava la Tari con la formula della liquidazione d’ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui il contribuente deduceva la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/2000, sotto due profili: l’obbligo di notificazione degli avvisi di pagamento presupposti e il difetto di motivazione del sollecito per la mancata allegazione di tali atti.
Quanto al primo profilo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo di allegazione previsto per la motivazione per relationem riguarda solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. Quando gli elementi essenziali dell’atto richiamato siano riprodotti nell’atto notificato, non è imposta alcuna ulteriore comunicazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del sollecito come atto di liquidazione-riscossione, e non di accertamento, fondato sulla denuncia originaria del contribuente in assenza di contestazioni o rettifiche. Le tariffe applicate erano pubbliche e indicate nella deliberazione comunale richiamata nell’atto, sicché il contribuente era nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
La Corte ha inoltre precisato che, in mancanza di contestazioni su quanto dichiarato, non era necessario un previo avviso di accertamento, in conformità all’art. 72, secondo comma, del d.lgs. n. 507/1993 e alla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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