Accoglimento parziale di domanda a unico capo e divieto di compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 1565 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Tale evenienza non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. La scelta dell’Amministrazione di non resistere non integra di per sé una ragione idonea a fondare la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già difensore d’ufficio di una parte, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale di Roma. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo una somma ridotta rispetto a quella richiesta, ma compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione, richiamando la “mancata opposizione” del Ministero della Giustizia.
Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di merito compensato le spese a fronte di un accoglimento dell’opposizione, con una motivazione sostanzialmente assente. Il Ministero della Giustizia non svolgeva attività difensiva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Il Tribunale, avendo accolto l’opposizione, avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa. Il semplice richiamo alla “mancata opposizione” contenuto nel provvedimento impugnato non costituisce una ragione sufficiente per giustificare la decisione di compensarle. Parimenti, la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere non può essere valorizzata a sostegno della compensazione.
La Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.. Tale disciplina è di stretta interpretazione e non può essere estesa all’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in un unico capo. In questa evenienza, infatti, non si configura una reciproca soccombenza, ma la parte che ha visto riconoscere in misura ridotta il proprio diritto rimane comunque vittoriosa.
Il principio affermato si fonda sul più recente orientamento delle Sezioni Unite n. 32061 del 31 ottobre 2022, richiamato insieme ad altri precedenti conformi. Secondo tale principio, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo può semmai giustificare la compensazione delle spese solo in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, che nel caso di specie non ricorrevano.
In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso, cassando l’ordinanza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione in favore del ricorrente delle spese del giudizio di opposizione nella misura di € 350 per compensi, oltre accessori di legge. Il Ministero della Giustizia è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 350 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA ed esborsi.
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Nota della Redazione
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