Il giudice di merito non può recepire acriticamente la dichiarazione datoriale sul quantum del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1710 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal datore di lavoro in ordine all’ammontare del credito del lavoratore non ha efficacia di prova legale, ma costituisce un mero atto di parte, soggetto alla valutazione critica del giudice di merito ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il mancato esperimento della consulenza tecnica d’ufficio è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente non indichi uno o più fatti storici specifici, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso e che abbiano carattere decisivo. La censura di nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione fonti di prova obiettivamente inesistenti o illegittimamente acquisite, ovvero abbia disapplicato prove legali o, al contrario, le abbia considerate come tali.
Il Fatto
La lavoratrice, già dipendente dell’ente con contratti a tempo determinato prorogati, aveva ottenuto sentenze passate in giudicato che accertavano il proprio diritto alla stabilizzazione e al pagamento del compenso incentivante previsto dal CCNL, nei limiti della prescrizione quinquennale. In sede di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del datore, la ricorrente contestava l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello rivendicato, quantificato sulla base di un conteggio analitico, e chiedeva l’esperimento di una CTU contabile.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo solo il minor credito risultante da una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro, ritenendo invece non attendibile il conteggio prodotto dalla lavoratrice in quanto privo di sottoscrizione e di criteri di calcolo espliciti. Avverso tale decreto la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità del decreto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse acriticamente accreditato la dichiarazione datoriale, priva di efficacia probatoria piena in quanto atto di parte. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi: il giudice di merito, infatti, non aveva attribuito valore probatorio alla dichiarazione datoriale, ma aveva semplicemente ritenuto non convincente e quindi non probante il conteggio prodotto dalla ricorrente. La doglianza, pertanto, non coglieva il fondamento della decisione.
Quanto alle residue censure, la Corte ha rilevato che non emergeva alcun diverso apprezzamento del termine prescrizionale rispetto a quanto accertato dalla sentenza passata in giudicato e che la contestazione si risolveva nella mera rivalutazione delle risultanze istruttorie e dei criteri di calcolo, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre, secondo i precedenti citati, solo in ipotesi tassative, quali l’utilizzo di prove inesistenti o illegittimamente acquisite o lo snaturamento delle prove legali.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo e alla mancata ammissione della CTU, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il giudizio sulla necessità e utilità dello strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in Cassazione. La nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mera inadeguatezza motivazionale o la mancata ammissione di mezzi istruttori, ma richiede l’indicazione di uno o più fatti storici specifici, oggetto di discussione, la cui omissione sia decisiva. La ricorrente si era limitata a lamentare la mancata CTU senza allegare alcun dato specifico che potesse dare evidenza ex ante dell’errore nella quantificazione.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.