Il contraddittorio endoprocedimentale e il raddoppio dei termini tra principi interni e comunitari (Cass. civ. Sez. 5 n. 9695 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, sanziona con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus anche per i tributi armonizzati, senza che debba essere effettuata la prova di resistenza. La riproposizione in appello delle questioni non accolte, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, richiede una specifica e univoca manifestazione di volontà, non essendo sufficiente un generico richiamo per relationem. Il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 consegue all’obbligo di presentazione della denuncia penale, a prescindere dall’esito del procedimento, atteso il regime del doppio binario; l’effetto di dilatazione non opera per l’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Treviso un avviso di accertamento per l’anno 2006, con il quale erano stati rideterminati IRES, IRAP e IVA a seguito della contestata utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e dell’annotazione di costi non documentati. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo inapplicabile il cd. “raddoppio dei termini” e, quindi, intempestiva l’azione accertatrice. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello; la società spiegava appello incidentale.
La CTR del Veneto, con la sentenza gravata, riformava parzialmente la pronuncia, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini, ma accoglieva l’appello incidentale della contribuente, dichiarando illegittimo l’atto nel merito. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima esaminato il primo motivo di ricorso principale, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 346 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto oggetto del giudizio la doglianza sul contraddittorio preventivo, che sarebbe stata preclusa. Il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la riproposizione in appello delle questioni non accolte richiede una manifestazione chiara ed univoca, purché specifica, anche per relationem; nel caso di specie, la formula utilizzata dalla società nelle controdeduzioni, con cui richiamava “tutti gli altri motivi di ricorso”, è stata considerata idonea a escludere una rinuncia.
Il secondo motivo di ricorso principale è stato invece accolto. La Corte ha ribadito che l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, nell’ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, impone il contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto emesso prima del termine, senza necessità di prova di resistenza. Tale prova resta necessaria soltanto per i tributi armonizzati nell’ipotesi di accertamenti “a tavolino”. Poiché nella fattispecie era pacifico che non vi fosse stato alcun accesso, alcun obbligo di contraddittorio sussisteva: la sentenza impugnata è quindi cassata su tale punto.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ha rigettato la doglianza relativa alla motivazione apparente, non ravvisando alcuna anomalia al di sotto del “minimo costituzionale”. Ha invece accolto il motivo concernente l’applicabilità del raddoppio dei termini, limitatamente all’IRAP. È stato chiarito che il giudice tributario deve valutare i requisiti del raddoppio alla luce degli elementi di fatto dei redattori del PVC: il provvedimento di archiviazione penale (successivo alla redazione del PVC) non incide sull’obbligo di denuncia, fondato sul fumus commissi delicti, il cui regime è autonomo rispetto alla sostenibilità dell’accusa in giudizio.
La Corte ha richiamato il principio del “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario: il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. L’effetto di dilatazione, tuttavia, non opera per l’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è cassata con rinvio limitatamente ai profili accolti, con rimessione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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