L’eventus damni nella revocatoria va valutato con giudizio prognostico futuro (Cass. civ. Sez. 3 n. 1774 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocatoria ordinaria, l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne l’intero valore se fatta valere, non esclude di per sé la connotazione dell’atto come eventus damni. La valutazione dell’idoneità dell’atto a costituire pregiudizio per il creditore va compiuta con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, potendo le iscrizioni ipotecarie subire vicende modificative o estintive ad opera del debitore o di terzi. Non è necessario un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno che renda incerta la soddisfazione coattiva del credito.
Il Fatto
Il proprietario di una pluralità di terreni, anche in qualità di titolare di una ditta individuale, stipulava nel 2018 un atto di compravendita con una società a responsabilità limitata. Il Consorzio creditore, ritenendo l’atto pregiudizievole, proponeva azione revocatoria. Il Tribunale di Siena dichiarava l’inefficacia dell’atto nei confronti del Consorzio.
La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello del venditore, che lamentava la mancata ammissione di una C.T.U. estimativa del valore dei beni, nonché l’erronea valutazione della sussistenza del consilium fraudis e dell’eventus damni. Avverso tale sentenza, il venditore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre il Consorzio resisteva con controricorso tardivo e la società acquirente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente la mancata ammissione della C.T.U. e la dedotta insussistenza dell’eventus damni. I motivi sono stati dichiarati inammissibili, poiché il ricorrente non si confrontava correttamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e tendeva a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio per cui la sussistenza dell’eventus damni non richiede un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione. La presenza di un’ipoteca sul bene trasferito non esclude il pregiudizio, perché la garanzia può subire vicende modificative o estintive. Il giudizio sulla potenzialità lesiva dell’atto va quindi compiuto proiettandosi verso il futuro e non correlato al momento dell’atto dispositivo.
I giudici di legittimità hanno inoltre escluso una disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui l’esecuzione sia già stata promossa e quella in cui non lo sia, atteso che solo nel primo caso il giudizio può assumere carattere di effettiva concretezza. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva altresì esplicitato gli elementi fattuali per ritenere non certa l’esclusione di un soddisfacimento almeno parziale dei crediti.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando la censura riguardi la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione. Anche il secondo motivo, concernente la scientia damni, è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a riproporre la valutazione del corredo probatorio già esaminato nei gradi di merito.
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Nota della Redazione
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