L’omessa indicazione nel quadro RU del credito ricerca e sviluppo determina decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 2251 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 280-283, legge n. 296/2006 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso, a pena di decadenza. La relativa compilazione del quadro RU costituisce atto negoziale e non di scienza, in quanto espressione della volontà del contribuente di usufruire del beneficio. In quanto manifestazione di volontà avente valore negoziale, essa è irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità da parte dell’amministrazione finanziaria. La dichiarazione integrativa presentata tardivamente non è idonea a emendare la dichiarazione originaria.
Il Fatto
A seguito di comunicazione di irregolarità, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente una cartella di pagamento emessa con procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con la quale disconosceva, per l’anno d’imposta 2011, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 280-283, legge n. 296/2006. Il credito era stato utilizzato in compensazione tramite modello F24 senza essere stato indicato nel quadro RU della dichiarazione Mod. Unico 2012; la società aveva provveduto alla compilazione del quadro solo con una dichiarazione integrativa a favore presentata successivamente alla comunicazione di irregolarità.
La società impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di Potenza, che rigettava il ricorso. La C.t.r. della Basilicata accoglieva invece l’appello della contribuente, ritenendo la dichiarazione emendabile in sede contenziosa anche oltre i termini di cui all’art. 8, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 282, legge n. 296/2006, del d.m. 28 marzo 2008, n. 76 e dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte afferma che la decadenza è connaturata alla struttura dell’istituto, poiché il beneficio è accordato in relazione all’esercizio fiscale in cui sono stati sostenuti i costi per attività di ricerca e sviluppo. La mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa a tale periodo d’imposta ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta dovuta.
Il credito in questione non deriva dal fisiologico meccanismo di applicazione del tributo ma da un beneficio accordato per precise scelte di politica legislativa di incentivazione. L’indicazione nel quadro RU costituisce, pertanto, atto negoziale e non di scienza, essendo volta a modificare la base imponibile e a inserire il credito: il contribuente può decidere se avvalersene ma, per farlo, deve manifestare la propria volontà nella dichiarazione mediante la compilazione dell’apposito quadro, richiesta a pena di decadenza.
Le manifestazioni di volontà aventi valore negoziale sono irretrattabili, anche in caso di errore, salvo che se ne dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità secondo la disciplina dei vizi del volere di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. La Corte richiama il principio per cui la dichiarazione assume valenza negoziale quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale a una precisa manifestazione di volontà da compiersi direttamente in dichiarazione (tra le più recenti, Cass. n. 15241/2020, Cass. n. 31237/2019, Cass. n. 26992/2019).
La Corte esclude che osti il principio delle Sezioni Unite n. 13378/2016 sulla generale emendabilità della dichiarazione, precisando che proprio la pronuncia ha ribadito il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze. Nella specie, la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre i termini, risultando inidonea a emendare quella originaria e a consentire la compensazione dei crediti omessi (Cass. n. 14648/2024). In considerazione della natura decadenziale, la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originario ricorso della contribuente.
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Nota della Redazione
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