L’esdebitazione del fallito dichiarato prima del CCII resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass. civ. Sez. 1 n. 2260 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, ai sensi dell’art. 390, secondo comma, CCII. L’esdebitazione non è un istituto a sé stante, ma attiene alla fase conclusiva della procedura fallimentare, della quale completa gli effetti nei confronti del fallito. Ne consegue che i presupposti che regolano l’esdebitazione sono quelli della disciplina concorsuale nella quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa, non quelli della disciplina sopravvenuta. È pertanto corretto il diniego di esdebitazione laddove difetti il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali previsto dall’art. 142, secondo comma, n. 1), l.fall. La diversa regolamentazione dei presupposti di accesso all’istituto per le procedure soggette a regimi differenti non integra una disparità di trattamento contraria all’art. 3 Cost.
Il Fatto
Un soggetto, già dichiarato fallito quale socio accomandatario di una società in accomandita semplice, aveva proposto istanza di esdebitazione ex art. 142 l.fall. dopo la chiusura del fallimento, avvenuta per insufficienza di attivo essendo stato realizzato un attivo destinato integralmente al pagamento del campione civile e delle spese di procedura. Il Tribunale aveva accolto l’istanza applicando la disciplina sopravvenuta del CCII.
La Corte d’Appello, su reclamo della creditrice, aveva invece ritenuto applicabile la disciplina previgente, negando il beneficio per difetto del requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Avverso tale decreto il debitore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 280 CCII, assumendo che la disciplina sopravvenuta, non prevedendo più il requisito del soddisfacimento parziale, trovasse applicazione in base al principio del favor debitoris, essendo l’ultrattività della disciplina abrogata limitata alle sole norme procedimentali. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’esdebitazione «non è un istituto a sé stante, casualmente collegato al fallimento in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito». Da ciò discende l’applicazione dell’art. 390, secondo comma, CCII, che dispone l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato, costituendo la disciplina dell’esdebitazione un unico corpus normativo con le disposizioni che la precedono.
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Nota della Redazione
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