Definizione agevolata ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022: estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 5 n. 2597 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, costituisce una procedura di natura transattiva che, una volta regolarmente perfezionatasi, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 200, l. n. 197/2022. L’effetto estintivo prescinde da una pronuncia nel merito e consegue al verificarsi delle condizioni di legge, ossia la tempestiva presentazione della domanda e il pagamento integrale delle somme dovute, ovvero la mancata notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del diniego della definizione nel termine previsto. La regolarità della procedura, non contestata dall’Ufficio, rende irrilevanti i motivi di ricorso concernenti il merito della controversia e le questioni relative alle sanzioni.
Il Fatto
La società contribuente, parte di un gruppo multinazionale, aveva distribuito dividendi alla propria controllante olandese, beneficiando del regime di non imponibilità previsto dalla c.d. “Direttiva madre-figlia”. L’Agenzia delle Entrate contestava l’abuso del diritto, ritenendo che la società estera fosse stata interposta quale mero soggetto “conduit” e notificava avvisi di accertamento per il recupero della ritenuta alla fonte non applicata e per l’irrogazione delle sanzioni. I ricorsi della società venivano parzialmente accolti dalla C.t.p., ma la C.t.r. della Lombardia, su appello dell’Ufficio, accoglieva parzialmente le doglianze dell’Amministrazione finanziaria. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione sia la società contribuente, affidandosi a dieci motivi, sia l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, la società contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, dichiarando di aver già versato le somme dovute in via provvisoria. Con successiva memoria, la società aveva prodotto le quietanze dei pagamenti effettuati, senza che l’Agenzia delle Entrate avesse sollevato eccezioni o comunicato alcun diniego entro il termine di legge.
La Corte ha quindi accertato la regolare perfezione della procedura di definizione. L’effetto estintivo del giudizio è previsto dall’art. 1, comma 200, l. n. 197/2022 per il caso in cui la domanda sia stata presentata e non sia intervenuto un diniego da parte dell’Ufficio. In udienza, lo stesso Avvocato Generale dello Stato ha dichiarato avvenuta e completata la definizione agevolata, richiedendo l’estinzione del giudizio.
La regolarità della procedura rendeva irrilevante l’esame dei motivi di ricorso, sia principale che incidentale, concernenti il merito della controversia, ivi incluse le questioni relative all’applicazione del regime madre-figlia, al concetto di beneficiario effettivo e al regime sanzionatorio.
In conclusione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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