La condotta del danneggiato non interrompe il nesso causale se priva di profili colposi (Cass. civ. Sez. 3 n. 2685 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima, purché caratterizzata da colpa, ovvero da un fatto naturale o del terzo oggettivamente imprevedibile ed inevitabile. La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato costituisce tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove scevro da vizi logici o giuridici.
Il Fatto
La danneggiata conveniva dinanzi al Tribunale di Messina il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta durante l’attraversamento della strada, cagionata da una buca non segnalata presente sul manto stradale e coperta da fogliame. Il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell’art. 2051 c.c., accoglieva la domanda, condannando l’Ente al risarcimento. La Corte d’appello di Messina rigettava l’appello del Comune, confermando l’esclusiva responsabilità del custode.
Il Comune ricorre per cassazione deducendo, con due motivi, l’error in procedendo per omessa pronuncia sulla valutazione del comportamento del danneggiato ai fini del quantum, e l’error in iudicando per la mancata applicazione del principio del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., avendo la corte territoriale limitato l’esame della condotta della vittima alla sola verifica del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e li ritiene infondati, richiamando il principio, già affermato con l’ordinanza n. 2482/2018 e successivamente ribadito, anche a Sezioni Unite (n. 20943/2022), secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, ovvero dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo. Quanto alla condotta della vittima, la sua efficacia liberatoria richiede che essa sia connotata da colpa, valutata alla stregua del dovere generale di ragionevole cautela, mentre la mera prevedibilità astratta della condotta è irrilevante.
La Suprema Corte rileva che la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo escluso in concreto qualsivoglia condotta “incauta” della danneggiata, affermando che la stessa aveva posto la normale diligenza richiesta nell’attraversare la strada pubblica, non potendo in alcun modo prevedere la presenza dell’insidia costituita dalla buca. La formula ipotetica contenuta nella sentenza impugnata (“anche a voler ravvisare un concorso di colpa… questo non riveste caratteri tali da assurgere a fatto interruttivo del nesso di causalità”) è stata ritenuta incongrua ma non decisiva, in quanto preceduta dalla chiara e univoca statuizione di esclusione di qualunque colpa della danneggiata.
La Corte precisa che la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove non affetto da vizi logici o giuridici. Nella specie, la corte territoriale ha attribuito efficacia causale esclusiva alla cosa custodita nelle condizioni in cui si trovava, escludendo qualsiasi concorso colposo della danneggiata, con valutazione insindacabile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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