Sentenza di risoluzione contrattuale e condanna per equivalente: imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 2792 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza che dichiara la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. Tale disposizione, di natura derogativa rispetto alla lett. b) del medesimo articolo, trova applicazione anche quando la pronuncia contenga una condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di effetto restitutorio, come nel caso di rimborso per equivalente del valore di opere di costruzione realizzate in esecuzione di un contratto poi risolto. In questa ipotesi, la condanna per equivalente non integra un trasferimento di ricchezza soggetto a tassazione proporzionale, ma è volta a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente alla stipulazione dell’atto caducato. Non è dovuta l’imposta proporzionale di registro, né le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, per l’acquisto a titolo originario dell’accessione da parte del proprietario del suolo a seguito della risoluzione del contratto.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato risolti per inadempimento alcuni contratti preliminari di vendita di aree e di appalto. Con tale decisione, era stata mantenuta in capo ai contribuenti la proprietà dell’area edificabile e, per accessione, del fabbricato realizzato dal costruttore, con condanna dei primi al pagamento di una somma a titolo di rimborso del valore delle opere e di risarcimento del danno.
L’Agenzia, con l’avviso impugnato, aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale sulla somma dovuta a titolo di rimborso per equivalente e sulle imposte ipotecaria e catastale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo la risoluzione soggetta a tassa fissa ma qualificando la condanna per equivalente come corrispettivo soggetto all’imposta proporzionale nella misura del 3%.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando prioritariamente il ricorso incidentale dell’Agenzia, ha rigettato la censura relativa alla motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendo che il richiamo all’iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure fosse chiaro e superiore al c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Quanto alla seconda doglianza dell’Agenzia, la Corte ha escluso che l’accessione dell’immobile in favore del proprietario del suolo, a seguito della risoluzione, configuri un atto traslativo soggetto a imposta proporzionale. L’accessione integra infatti un acquisto a titolo originario, effetto meramente restitutorio della pronuncia dichiarativa della risoluzione, con la conseguente ricomposizione del patrimonio delle parti nella situazione anteriore al contratto.
Accogliendo il primo motivo del ricorso principale, la Suprema Corte ha affermato che la condanna al pagamento di una somma per equivalente del valore delle opere realizzate, disposta all’esito della risoluzione, costituisce un effetto restitutorio volto a ripristinare la preesistente situazione patrimoniale del costruttore. Tale statuizione, al pari di quella relativa all’accessione, non determina alcun trasferimento di ricchezza e deve pertanto essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa ex art. 8, lett. e), della tariffa, con la conseguente applicazione della tassa fissa anche per le imposte ipotecaria e catastale.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso dei contribuenti, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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