Eccezione di prescrizione nel conto corrente: onere di allegazione soddisfatto dall’affermazione d’inerzia (Cass. civ. Sez. 1 n. 3322 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. È inammissibile per mescolanza dei motivi il ricorso per cassazione che cumuli il vizio di omessa pronuncia, denunciabile come error in procedendo, con la violazione della legge sostanziale, senza distinguere quali censure siano dirette all’una e quali all’altra. In caso di pluralità di parti costituite con diversi difensori che facciano valere la stessa posizione processuale, la liquidazione di un unico compenso è dovuta solo in tale evenienza, salvi gli aumenti di cui all’art. 4 d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
La società correntista aveva promosso azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca in relazione a quattro rapporti di conto corrente, di cui due estinti e due ancora in essere, deducendo la nullità del contratto, l’applicazione di interessi anatocistici e spese non dovute, l’usurarietà dei tassi e l’illegittima applicazione della Commissione di Massimo Scoperto.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda per i rapporti estinti e l’aveva parzialmente accolta per quelli in essere. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la decisione, ritenendo tardiva l’allegazione della mancata stipula scritta del contratto, intervenuta prescrizione per uno dei conti estinti e mancata prova del credito per l’altro. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato la tesi del ricorrente secondo cui il creditore non può limitarsi a eccepire la prescrizione per profittare dell’evento estintivo. Il motivo è stato ritenuto contrario alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare alle Sezioni Unite n. 15895/2019, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi, secondo cui l’onere di allegazione è soddisfatto dall’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e dalla dichiarazione di volerne profittare, senza che occorra indicare le specifiche rimesse solutorie.
Il secondo motivo è stato giudicato doppiamente inammissibile: per mescolanza dei motivi, poiché il ricorrente ha cumulato il vizio di omessa pronuncia e la violazione della legge sostanziale senza distinguere le singole censure, e per la natura di censura di merito della doglianza, non sindacabile in sede di legittimità perché appuntata su una valutazione declinata dal giudice di merito.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese in favore della banca e della sua mandataria, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha precisato che la liquidazione di un unico compenso è dovuta solo quando una pluralità di parti costituite con diversi difensori faccia valere la stessa posizione processuale, mentre nel caso di specie il ricorrente non ha specificato che l’intervento della mandataria avesse riguardato sia i rapporti estinti sia quelli in essere.
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Nota della Redazione
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