Il Fondo vittime di mafia non è tenuto a sommare le provvisionali (Cass. civ. Sez. 3 n. 2623 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove, a seguito della condanna riportata in distinti giudizi penali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l’obbligazione del Fondo di rotazione ex art. 5 e seguenti della legge n. 512/1999 non corrisponde automaticamente alla somma delle provvisionali. L’illecito commesso in concorso da più persone genera un’obbligazione solidale avente ad oggetto una prestazione unica, che deve essere eseguita una sola volta. L’erogazione del Fondo, avendo causa solidaristica e surrogandosi nei diritti del creditore (art. 6, comma 4, legge n. 512/1999), non può determinare una locupletazione del danneggiato. Si deve procedere a una valutazione caso per caso per verificare se il giudice successivo, consapevole della prima condanna, abbia inteso compiere ex novo una liquidazione complessiva del pregiudizio. In tal caso, la somma già erogata deve essere detratta dall’importo della provvisionale successiva.
Il Fatto
A seguito dell’omicidio del proprio congiunto, la vittima aveva ottenuto, in due distinti procedimenti penali celebrati contro diversi concorrenti nel medesimo reato, due provvisionali di importo differente. Per ciascuna di esse aveva richiesto l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Fondo aveva integralmente liquidato la prima provvisionale, ma per la seconda aveva riconosciuto soltanto la differenza tra l’importo di questa e quanto già erogato, in considerazione dell’unicità del fatto dannoso.
La parte danneggiata aveva quindi convenuto in giudizio il Ministero dell’interno per ottenere la restante somma. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza, aveva ritenuto che l’autorità amministrativa non potesse modificare l’entità delle somme riconosciute dal giudice penale, trattandosi di titoli autonomi. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il precedente di Cass. n. 18127/2024 per ribadire la struttura dell’obbligazione nascente da fatto illecito plurisoggettivo. Il concorso di più persone nel medesimo reato integra la fattispecie dell’art. 2055 cod. civ.: la prestazione risarcitoria, pur facendo capo a una pluralità di debitori, è unica e deve essere eseguita una sola volta. La pluralità di condanne non comporta la moltiplicazione del credito risarcitorio, che resta ancorato all’unicità dell’evento dannoso.
La Corte ha escluso che il comitato gestore del Fondo abbia compiuto un sindacato sul provvedimento giurisdizionale. Il Fondo si è limitato a coordinare la seconda provvisionale con la prima, entrambe riferite al medesimo pregiudizio. L’omessa menzione della prima provvisionale nella seconda sentenza penale non è elemento univoco per ritenere che il giudice del dibattimento abbia voluto disporre un risarcimento integralmente aggiuntivo.
Secondo il Collegio, la mancata considerazione della precedente liquidazione deve essere interpretata alla luce del principio dell’integrale riparazione del danno e della compensatio lucri cum damno. Il giudice successivo, pur non menzionandola, ha inteso rideterminare l’entità complessiva del risarcimento dovuto, innalzandone il controvalore da una somma a un’altra, e non già aggiungere una nuova posta a quella già liquidata. In caso contrario, la vittima potrebbe percepire dal Fondo più di quanto avrebbe potuto pretendere dai danneggianti.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e verificare, caso per caso, se il secondo giudice abbia effettuato una nuova valutazione complessiva del pregiudizio.
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Nota della Redazione
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