Obbligo di liquidazione analitica delle spese per ciascun grado e divieto di riduzione ultra-dimidium (Cass. civ. Sez. 5 n. 3425 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice di merito è tenuto a distinguere analiticamente le voci relative a ciascun grado di giudizio, essendo illegittima la mera indicazione di un importo complessivo che non consenta il controllo sulla corretta applicazione dei parametri tabellari. In presenza di una nota spese specifica, l’eventuale riduzione deve essere adeguatamente motivata, pur non essendo necessario rispondere puntualmente a ogni singola voce. Nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate, fermo restando, in ogni caso, il limite dell’art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, aveva inizialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRPEF su compensi per lavoro dipendente soggetti a tassazione separata.
Il contribuente aveva impugnato tale sentenza e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 22484/2019, aveva accolto il ricorso affermando la necessità dell’avviso bonario, cassando con rinvio. In sede di rinvio, la CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali nella somma complessiva di euro 4.200,00. Avverso tale liquidazione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. In primo luogo, ha ribadito il principio per cui il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari con riferimento a ciascun grado di giudizio. La mera indicazione di un importo complessivo, priva di specificazione, è illegittima perché non consente alle parti di verificare il rispetto delle tabelle, come già affermato da precedenti pronunce di legittimità, tra cui la giurisprudenza richiamata nella decisione.
Sotto un secondo profilo, la Corte ha precisato che, quando la parte vittoriosa abbia prodotto una nota spese specifica, il giudice non può discostarsene con una determinazione globale di importo inferiore, ma ha l’onere di motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci. Tale onere, pur non imponendo una risposta pedissequa a ogni indicazione, richiede comunque che siano esposte le ragioni di fatto e di diritto della pronuncia.
Quanto all’esercizio del potere discrezionale di liquidazione, la Corte ha richiamato il principio per cui la scelta tra minimo e massimo dei parametri tabellari non è sindacabile in sede di legittimità, mentre diventa doverosa la motivazione quando il giudice intenda aumentare o diminuire ulteriormente gli importi. Tale onere si collega al limite dell’art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude liquidazioni di somme simboliche, nonché al vincolo, introdotto dalle modifiche al d.m. n. 55/2014 ad opera del d.m. n. 37/2018, che vieta al giudice di ridurre oltre il 50% i valori medi delle tabelle.
Nel caso di specie, la causa aveva un valore di euro 55.098,60, rientrante nello scaglione tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00. La CTR aveva liquidato cumulativamente, senza distinguere i tre gradi di giudizio e senza indicare la presenza di una nota spese, la somma di euro 4.200,00, inferiore persino ai compensi minimi previsti per il solo giudizio di appello, pari a euro 5.047,00. Tali carenze hanno reso la liquidazione illegittima e hanno comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio.
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Nota della Redazione
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