Presunzioni su operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 3454 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza richiede che l’Amministrazione dimostri, sulla base di elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una frode fiscale. Ne consegue che la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nonché la mancanza di benefici dalla rivendita dei beni, non assumono rilievo per escludere la consapevolezza, dovendo il contribuente fornire la prova contraria di aver agito senza tale consapevolezza e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Il Fatto
La controversia traeva origine da tre avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, emessi nei confronti della società contribuente per l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società fornitrice che l’Ufficio qualificava come cartiera. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti della società e la Commissione tributaria regionale del Molise, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto che l’onere di provare la falsità delle fatture spettasse all’Amministrazione finanziaria, senza che questa avesse dedotto elementi indiziari chiari, precisi e concordanti, in particolare in ordine alla conoscenza o conoscibilità della frode da parte della cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ravvisando la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto dell’onere probatorio. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio, ormai consolidato, secondo cui l’Amministrazione che contesti la soggettiva inesistenza dell’operazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario dell’inserimento in una frode, dimostrabile con elementi indiziari idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il processo verbale di constatazione, debitamente trascritto, offriva elementi presuntivi qualificati: la società fornitrice presentava tutte le caratteristiche della cartiera, tra cui ingenti volumi di acquisti intracomunitari, mancata dichiarazione e versamento dell’IVA, mancanza di struttura organizzativa e omessa tenuta della contabilità. A ciò si aggiungevano le dichiarazioni del legale rappresentante della fornitrice, secondo cui per le fatture emesse veniva corrisposto solo l’imponibile più un compenso aggiuntivo, mentre le somme versate a titolo di IVA erano state retrocesse alla società contribuente.
Tali presunzioni, secondo la Suprema Corte, erano idonee a fondare non solo l’inesistenza soggettiva del fornitore ma anche la conoscenza o quanto meno la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente. La valutazione della Commissione tributaria regionale è stata pertanto ritenuta erronea in diritto, per avere dato prevalenza a elementi notoriamente inidonei a comprovare l’assenza della frode, come l’esistenza delle fatture e la regolarità dei pagamenti, senza spiegare le ragioni per cui non erano state valorizzate le dichiarazioni del legale rappresentante della società fornitrice, sicuramente coinvolgenti anche la società contribuente.
La Corte ha concluso che le modalità con cui venivano effettuate le vendite, senza effettivo pagamento dell’IVA, erano all’evidenza idonee a far presumere la conoscibilità della frode. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del procedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.