Principio di cartolarità e rimborso IVA del cessionario dopo note di credito per operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 4263 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, colui che abbia indicato l’imposta in una fattura o in una nota di variazione è tenuto a versarla in forza del principio di cartolarità, ancorché l’operazione documentata sia oggettivamente inesistente. Il diritto al rimborso dell’imposta versata presuppone che sia stata eliminata in tempo utile la possibilità di perdita del gettito, ossia che la fattura non sia stata emessa ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, ovvero sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza uso fiscale, o ancora che l’Amministrazione abbia disconosciuto la detrazione con provvedimento definitivo o con sentenza passata in giudicato. La relativa verifica costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e non è fondato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia vertente su un profilo applicativo rimesso al giudice nazionale.
Il Fatto
La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IVA versata nel settembre 2013, pari a € 289.523,30, per effetto della registrazione di sei note di credito emesse dal proprio fornitore, relative alla restituzione di materiale ferroso e riferite a operazioni successivamente accertate come oggettivamente inesistenti con sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione aveva invece ritenuto dovuta l’imposta, computata a debito nelle liquidazioni in forza dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza impugnata, aveva confermato il diniego, ritenendo il versamento legittimo. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la motivazione apparente, ritenendo la pronuncia di merito rispettosa del “minimo costituzionale”. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, avente ad oggetto la sola applicabilità dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 al solo cedente, in quanto la censura non intercettava la ratio decidendi incentrata sulla legittimità del pagamento dell’imposta da parte del cessionario. Ha rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, vertendo la questione su un profilo applicativo di fatto, non su un dubbio interpretativo della norma unionale.
Ha accolto il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1, comma 4-bis, legge n. 212/2000 e dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997 per l’erronea applicazione al cessionario del principio di cartolarità. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 203 della Direttiva 112/2006, l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura, ma che il diritto al rimborso sussiste ove sia accertato il definitivo venir meno di ogni rischio di perdita del gettito derivante dall’utilizzo del documento da parte del destinatario, come nel caso di disconoscimento della detrazione con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato.
Nella specie, l’imposta era stata effettivamente versata dalla società anche in seguito all’avviso di accertamento definito con precedente sentenza della Corte, e le note di credito erano state registrate con segno negativo. La sentenza di merito non aveva però accertato se, in capo al cessionario, fosse stata eliminata in tempo utile la possibilità di perdita del gettito. La Corte ha cassato la pronuncia con rinvio al giudice di merito, demandando la verifica dell’effettiva eliminazione del rischio fiscale alla luce delle annotazioni contabili e dei versamenti effettuati. Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU e dell’art. 10-ter legge n. 212/2000, è stato dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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