Interessi dovuti anche su somme versate a titolo di interessi in sede di recupero di aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. 5 n. 4271 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, non costituisce domanda nuova la richiesta di interessi sulla somma versata in corso di causa, allorché l’obbligazione di pagamento sia sorta in dipendenza dell’atto impositivo annullato e la pretesa azionata attenga ad accessori del credito già oggetto di giudizio. Gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, finalizzati a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma versata al fisco, sono dovuti non solo sulle somme versate a titolo di tributo ma anche su quelle versate a titolo di interessi, in quanto l’obbligazione restitutoria discende dall’annullamento dell’atto presupposto in sede giurisdizionale ed è sussumibile nello schema della condictio indebiti.
Il Fatto
La Commissione europea aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune l’esenzione triennale dall’Irpeg concessa a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria. Sulla base di tale decisione, l’Agenzia delle Entrate notificava un atto di recupero dell’aiuto di Stato, comprensivo degli interessi, per l’anno di imposta 1999. La società contribuente impugnava l’atto, ma i giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo corretto il calcolo degli interessi effettuato dall’Ufficio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19662/2020, accoglieva il motivo relativo all’erronea individuazione della data del primo calcolo degli interessi e alla contestazione del ricalcolo ad intervalli quinquennali anziché annuali. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in sede di rinvio, accoglieva la domanda della società di condanna dell’Agenzia alla rifusione degli interessi ai sensi dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 sulla somma versata a giugno 2009, fino al giorno dell’effettivo rimborso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione degli artt. 63 d.lgs. n. 546/1992 e 44 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo, sotto un primo profilo, la novità della domanda di rimborso degli interessi introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio; sotto un secondo profilo, l’inapplicabilità della disposizione agli interessi versati, in quanto detti interessi spetterebbero solo in caso di versamento di imposte non dovute e non di versamento di interessi non dovuti.
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del motivo, rilevando che le due censure, pur cumulate in un unico motivo, sono distinte e non si sovrappongono. Nel merito, la censura processuale è infondata: pur essendo il giudizio di rinvio un processo chiuso, la domanda di interessi sulla somma versata non è nuova, poiché si verte in tema di accessori del credito di interessi ritenuto insussistente dalla Cassazione e il pagamento è avvenuto in corso di causa.
Quanto al profilo sostanziale, la Corte richiama l’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, che prevede il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza rispetto alla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determinando la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti. La restituzione del tributo deve avvenire con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, come disposto dal comma 2 della norma citata.
Gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma versata al fisco, tanto da essere stati ritenuti applicabili anche alle somme versate a titolo di aggio. Tali considerazioni, ad avviso della Corte, sono applicabili anche alla somma versata a titolo di interessi, con conseguente rigetto del ricorso e condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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