Illegittima la liquidazione sotto i minimi tariffari nella chiusura dell’ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 4272 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, dichiara chiuso il procedimento e, pronunciando sul diritto al rimborso delle spese processuali, assume contenuto decisorio, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., non essendo previsto altro rimedio dalla legge tributaria. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 d.m. n. 37/2018 all’art. 4 del d.m. n. 55/2014, i valori minimi della tariffa professionale, per lo scaglione applicabile, hanno carattere inderogabile: il giudice non può scendere al di sotto di essi nella liquidazione dei compensi e delle spese di lite, salvo diversa convenzione tra le parti e salva adeguata motivazione.
Il Fatto
Un avvocato proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 nei confronti del Comune per il pagamento di spese processuali liquidate in suo favore nella misura di € 3.358,98. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il ricorso, nominando un Commissario ad acta e rinviando alla chiusura del procedimento la decisione sulle spese.
Esitato il procedimento, la CTR dichiarava chiuso il giudizio con ordinanza, condannando il Comune al pagamento del compenso del Commissario e delle spese processuali, liquidate in favore del difensore in soli € 200,00. Avverso tale ordinanza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo la violazione dei minimi tariffari; il Comune resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità. Richiamando l’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 che individua nella sentenza di cui al comma 7 l’unico provvedimento impugnabile, la Corte ha ricordato il proprio orientamento pacifico per cui l’ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza, per la cui impugnazione la legge tributaria non prevede altro rimedio, è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. allorché, pronunciando sul diritto al rimborso delle spese processuali, assuma contenuto decisorio.
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese era stata espressamente riservata all’ordinanza conclusiva. Tale provvedimento, avendo deciso sulla spettanza e sulla quantificazione delle spese, era pertanto impugnabile.
Nel merito, la Corte ha affermato che, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 4 d.m. n. 37/2018 all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 — norma applicabile ratione temporis — non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori hanno carattere inderogabile. La Corte ha richiamato il principio già enunciato da Cass. nn. 9815/2023, 9818/2023 e 25847/2023.
Nel caso in esame, tenuto conto del valore della causa (€ 3.358,98) e dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), la liquidazione minima avrebbe dovuto essere di € 1.064,00, così suddivisa: € 302,50 per la fase di studio, € 202,50 per la fase introduttiva, € 121,50 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 437,50 per la fase decisionale. I giudici di merito avevano invece liquidato erroneamente soli € 200,00.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza in € 1.064,00, oltre accessori, condannando la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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