Domanda restitutoria e ultrapetizione in appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 5165 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di sua riforma in appello, non configura domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma è effetto consequenziale della richiesta di riforma. Tuttavia, la sua ammissibilità è soggetta a un criterio temporale: se il pagamento è anteriore alla proposizione dell’appello, la richiesta deve essere formulata già nell’atto introduttivo, a pena di decadenza; se successivo, può essere introdotta sino alla precisazione delle conclusioni. È in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, atto di funzione meramente illustrativa. L’eventuale accoglimento di tale domanda tardiva viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con nullità denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La tardività è rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di un’altra parte, aveva anticipato le spese di lite dovute a seguito di una soccombenza del proprio assistito, versando l’importo al difensore della parte vittoriosa. Ottenuto decreto ingiuntivo per il rimborso, l’opposizione dell’ingiunto era stata accolta solo in appello: il Tribunale, riformando la sentenza del Giudice di pace, aveva respinto la domanda e condannato il ricorrente a restituire le somme percepite in esecuzione della pronuncia di primo grado. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per ultrapetizione, poiché la richiesta restitutoria era stata formulata solo con la comparsa conclusionale in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso. Il primo, relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e al principio di non contestazione, si risolveva in una mera riproposizione di questioni di fatto, volta a sollecitare una diversa ricostruzione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati anch’essi dichiarati inammissibili: il secondo perché la censura di motivazione era estranea al perimetro del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che limita il controllo all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso. Il terzo motivo introduceva invece una questione nuova, poiché l’azione era stata coltivata nel merito come ripetizione del pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., e non come azione di rimborso ex art. 1720 c.c. fondata sul mandato.
Nel valutare il quarto motivo, la Corte ha escluso che la domanda di restituzione integri una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., essendo effetto meramente consequenziale della richiesta di riforma. Ha però ribadito il criterio temporale elaborato dalla giurisprudenza: la richiesta deve essere formulata con l’atto di appello se l’esecuzione è anteriore all’impugnazione, mentre può essere proposta sino alla precisazione delle conclusioni se l’esecuzione è successiva. In ogni caso, è inammissibile se introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, atto dall’univoca funzione illustrativa.
La Corte ha dato atto di un recente e isolato arresto che, in un caso di pagamento avvenuto in corso di causa, ha reputato ammissibile la domanda anche se introdotta con la comparsa conclusionale. Tale pronuncia, però, non è apparsa idonea a incidere sulla solidità del principio maggioritario, confermato da numerosi precedenti conformi. Ha precisato, inoltre, che l’inammissibilità della domanda per ragioni processuali non estingue il diritto sostanziale alla ripetizione dell’indebito, azionabile in separato giudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva espressamente riconosciuto che il pagamento era avvenuto dopo la proposizione dell’atto di appello. Tale dato pacifico rendeva la domanda restitutoria formulata in secondo grado pienamente ammissibile, facendo venir meno il presupposto della dedotta ultrapetizione. Il motivo è stato pertanto rigettato, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
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