Improcedibile il ricorso per cassazione senza copia autentica della sentenza impugnata con relazione di notificazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5175 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione se la parte ricorrente non deposita, nel termine perentorio di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione. L’onere probatorio non è superato dalla mera allegazione della avvenuta notificazione della sentenza, né dalla produzione documentale effettuata dalla parte controricorrente. La mancata esibizione della copia autentica con la relazione di notificazione non consente di superare la cosiddetta prova di resistenza, impedendo l’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
La società assicuratrice aveva chiamato in giudizio la società ormeggiatrice dell’imbarcazione, quale effettiva responsabile del danno, chiedendone la condanna in proprio favore per gli eventuali importi da versare agli assicurati. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’assicurato, sulla base di due motivi. La società assicuratrice resisteva con controricorso; gli altri intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto assorbente, rispetto a ogni altra questione, il rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso. Ha rilevato che la parte ricorrente non aveva prodotto, nel termine perentorio previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica del provvedimento impugnato, corredata dalla relazione di notificazione, nonostante la stessa dichiarasse che la sentenza le era stata notificata in data 27 giugno 2022.
Il provvedimento impugnato risultava pubblicato in data 4 maggio 2022, oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, avvenuta a mezzo P.E.C. in data 15 settembre 2022. La Corte ha precisato, citando i propri precedenti, che in tale situazione non può ritenersi superata la cosiddetta prova di resistenza, necessaria per accertare la tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
In particolare, non risultava prodotta alcuna documentazione, né cartacea né telematica, dell’assunta notificazione della sentenza impugnata, neppure dalla parte controricorrente. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della società controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.655,00 oltre euro 200,00 per esborsi. Ha escluso i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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