Omesso esame del documento e sindacato di legittimità sul giudizio di attendibilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 5203 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. non è configurabile quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. La deduzione del vizio può concernere il mancato esame di un documento solo quando esso offra la prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie; la denuncia deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe determinato una decisione diversa. È altresì inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame, miri alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito, riservata in via esclusiva a quest’ultimo ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del compenso relativo a lavori di manutenzione di due veicoli. Il Tribunale respinse l’opposizione della committente, ma la Corte d’appello accolse il successivo gravame, ritenendo non provato che l’accordo fosse intervenuto sul preventivo più elevato prodotto dall’impresa.
La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la committente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incomprensibilità, ritenendo le censure formulate sufficientemente chiare. Nel merito, ha scrutinato congiuntamente il primo e il terzo motivo, dichiarandoli inammissibili.
Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che il vizio di omesso esame non scatta quando il fatto storico è stato preso in considerazione dal giudice di merito, pur senza dar conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie, l’accettazione del preventivo invocata dalla ricorrente era stata ampiamente considerata, tanto da essere risolta mediante la consulenza grafologica e la valutazione della testimonianza. Il motivo si risolveva, pertanto, nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Le medesime ragioni conducono a ritenere inammissibile il terzo motivo, con cui si censurava il giudizio di inattendibilità del teste: esso involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui unico limite è l’obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente o perplessa, è stato invece rigettato: il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost., non ravvisabile nella decisione impugnata, pienamente intelligibile. La ricorrente lamentava peraltro un errore cadente sul contenuto della decisione, non sulla motivazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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