Inammissibilità del ricorso per cassazione che sollecita un riesame del merito sotto l’apparente violazione di legge (Cass. civ. Sez. 3 n. 5711 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando le norme asseritamente violate, illustrandone il contenuto precettivo e ponendolo a confronto con le statuizioni della sentenza impugnata. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo ove il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la doglianza sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In materia di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, ma solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza della motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente conveniva in giudizio il Comune, deducendo che un contratto formalmente qualificato come comodato con opzione dissimulasse un diverso accordo finalizzato all’esecuzione di opere di ristrutturazione dell’immobile, rimaste inadempiute. Il Tribunale qualificava il contratto come compravendita, risolveva il rapporto e condannava il Comune al pagamento di una somma complessiva.
La Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza, qualificando il contratto come comodato modale ed escludendo l’esistenza di un obbligo di ristrutturazione. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi; il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione sulla documentazione depositata tardivamente dalla ricorrente, consistente in estratti conto prodotti dopo la proposizione del ricorso, dichiarandone l’inammissibilità per violazione dell’art. 372 cod. proc. civ..
Il primo motivo viene dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente violazione di legge, sollecita un riesame dei fatti e delle prove, estraneo al giudizio di legittimità, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la genericità delle doglianze, nonché per l’erronea evocazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che ricorre solo in caso di omissione di pronuncia, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la cui violazione è configurabile solo nei rigorosi limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il terzo motivo, relativo all’interpretazione del contratto, è inammissibile perché la ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici in concreto violati, limitandosi a prospettare una diversa interpretazione rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, in violazione del principio per cui il sindacato di legittimità non riguarda il risultato interpretativo in sé. La Corte rileva inoltre che la questione relativa all’art. 1370 cod. civ. risulta nuova, essendo stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, e che la ricorrente ha omesso di censurare tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.
Il quarto motivo è inammissibile perché non riporta il contenuto della clausola penale e propone una diversa ricostruzione dei fatti; il quinto, relativo ai maggiori oneri bancari, è inammissibile per la mancata localizzazione della questione nei precedenti gradi; il sesto, concernente l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., si risolve in un non motivo. Il ricorso incidentale del Comune è anch’esso inammissibile per la mancata specificazione delle osservazioni alla consulenza tecnica, genericamente menzionate senza indicarne la sede processuale.
La Corte dichiara conseguentemente inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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