Revocazione per errore di fatto: non decisività della svista sul fatto oggetto di controversia (Cass. civ. Sez. 2 n. 6036 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone che la svista del giudice abbia avuto a oggetto un fatto la cui esistenza sia incontestabile e che, senza bisogno di nuove indagini, risulti decisivo per il giudizio. Non è invece prospettabile quando l’asserita svista attenga a un punto che ha costituito il merito della questione controversa, sul quale il giudice si è già pronunciato, ancorché la valutazione sia fondata su elementi diversi da quelli emersi in sede istruttoria. Tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il cui sindacato è ridotto al “minimo costituzionale”.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda di demolizione di una veranda, realizzata da una condomina sul proprio balcone, e di revisione delle tabelle millesimali. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello, con sentenza non definitiva, confermava il rigetto, ritenendo che l’opera non alterasse il decoro architettonico dell’edificio, poiché la documentazione fotografica mostrava la sostanziale omogeneità della veranda con le chiusure dei balconi dei piani sottostanti.
La parte soccombente proponeva revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che l’affermazione sulla trasformazione dei balconi sottostanti in verande fosse frutto di un errore di fatto, essendo quelle pareti vetrate a filo facciata nate con l’edificio. La Corte d’Appello adìta in revocazione dichiarava l’impugnazione inammissibile, avendo la parte prospettato errori di valutazione e non mere sviste. La sentenza è stata impugnata per cassazione dagli eredi della parte originaria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e sul difetto assoluto di motivazione. I ricorrenti sostenevano che la precedente sentenza d’appello avesse omesso l’esame di un fatto storico decisivo: la nascita delle pareti finestrate contestualmente all’edificio.
Il Collegio ha ritenuto i motivi infondati, condividendo il percorso argomentativo della Corte distrettuale. Ha rilevato che la circostanza della trasformazione dei balconi non costituiva un “mero fatto” sfuggito per svista al giudice, ma involgeva la natura e la tipologia delle verande, ossia il merito della questione oggetto di causa: la valutazione dell’omogeneità del manufatto realizzato rispetto alle preesistenze.
La Corte ha chiarito che il convincimento del giudice di seconde cure, espresso nella sentenza n. 1033/2015, non si fondava sulla data di realizzazione delle chiusure, ma sul giudizio estetico complessivo basato sulla documentazione fotografica, anche in contrasto con la CTU. Tale valutazione, adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Con riguardo al difetto di motivazione, il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è limitato al “minimo costituzionale”.
Il terzo motivo, relativo alle spese del giudizio di revocazione, è stato rigettato per consequenzialità rispetto all’infondatezza dei primi due. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente e declaratoria di irripetibilità delle spese nei confronti dell’altra parte processuale, non essendovi soccombenza.
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Nota della Redazione
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