Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e successione dell’ex socio nella società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 6354 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituisce principio consolidato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base sociale, salva la prova contraria da parte del contribuente. Tale presunzione opera anche con riferimento al socio di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, atteso che, per effetto dell’estinzione, l’ex socio subentra nella posizione della società in virtù di un fenomeno di tipo successorio universale, a prescindere dall’effettiva percezione di somme o beni in sede di liquidazione. La responsabilità civilistica dell’ex socio ex art. 2495 c.c., limitata a quanto percepito, non contraddice il carattere universale della successione e non costituisce il presupposto per la legittimazione passiva del socio rispetto ai debiti tributari propri, quali l’IRPEF e le addizionali sugli utili non dichiarati.
Il Fatto
All’esito di un accertamento nei confronti di una società a ristretta base sociale, cancellata dal registro delle imprese, l’Amministrazione finanziaria notificava al socio un avviso di accertamento per la quota di utili extracontabili a lui imputata, ai fini IRPEF e addizionali. Il socio proponeva ricorso, rigettato in primo grado. Il giudice di appello, invece, riformava la decisione, ritenendo che, ai fini della responsabilità dei soci di società estinta, fosse necessaria la prova dell’effettiva percezione di somme o beni in base al bilancio di liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, censurando l’orientamento del giudice di secondo grado. Richiamata la giurisprudenza consolidata in materia di società a ristretta base sociale, la Corte ha ribadito che l’accertamento degli utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione ai soci, gravando su questi ultimi l’onere di fornire la prova contraria. Tale presunzione, precisa la Corte, non viene meno per effetto dell’estinzione della società.
La Corte ha quindi evidenziato l’errore del giudice di appello, che aveva incentrato la propria decisione sulla responsabilità civilistica dell’ex socio ex art. 2495 c.c., ritenendola irrilevante nella fattispecie. L’odierna controversia, infatti, non concerneva la responsabilità del socio per le obbligazioni della società estinta, bensì la debenza di tributi propri del socio, derivanti dalla presunzione di distribuzione degli utili.
La Corte ha, inoltre, chiarito che, in caso di estinzione della società, l’ex socio è successore per il solo fatto di essere stato socio, e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione. Il carattere universale della successione non è contraddetto dalla limitazione della responsabilità civilistica a quanto percepito. Il giudice di rinvio avrà quindi il compito di valutare se il contribuente abbia fornito la prova contraria alla presunzione e di verificare il rapporto tra il giudizio a carico della società e quello a carico del socio, al fine di esaminare le eventuali questioni relative all’atto presupposto tempestivamente sollevate.
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Nota della Redazione
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