Operazioni oggettivamente inesistenti, la prova per presunzioni e il sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 6814 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria è gravata dell’onere di dimostrare la fittizietà dell’operazione, anche mediante prove indiziarie; ove assolta tale prova, spetta al contribuente fornire la rigorosa prova contraria, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, normalmente utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice di merito, nell’apprezzamento degli indizi, deve articolare il procedimento logico in due momenti: la valutazione analitica dei singoli elementi, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza, e la successiva valutazione complessiva, per verificare se gli elementi isolati siano concordanti e idonei a fornire una valida prova presuntiva. È censurabile in sede di legittimità la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertare se, valutati nella loro sintesi, essi acquisiscano valenza probatoria. Il disconoscimento della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA non richiede la prova di un accordo fraudolento tra le parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno 2008 con il quale recuperava a tassazione costi indeducibili e IVA relativi a prestazioni di sponsorizzazione sportiva, ritenute operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. La contribuente, una società che operava nel settore siderurgico, aveva stipulato un contratto di sponsorizzazione con una società successivamente risultata inserita in un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di reati tributari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società, ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito una pluralità di elementi indiziari convergenti. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che squalificava il quadro indiziario, incentrando la motivazione sulla natura meramente indiziaria del contenuto di una pen drive e valorizzando le prove documentali e fotografiche prodotte dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, enunciati congiuntamente i due motivi del ricorso principale per connessione di censure, li ritiene fondati. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d.P.R. n. 633/1972 e 2697, 2727 e 2729 c.c. per l’omessa valutazione degli indizi nella loro complessità. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’omessa considerazione della documentazione depositata in appello.
La Corte richiama il consolidato principio per cui l’onere probatorio dell’Amministrazione, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, può essere assolto mediante presunzioni semplici. Richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimità che impone al giudice di merito di seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi: l’analisi atomistica dei singoli indizi per selezionare quelli rilevanti, e la successiva sintesi valutativa per verificare la convergenza del molteplice. La CTR, invece, ha concentrato l’attenzione esclusivamente su uno degli elementi indiziari, la pen drive, senza considerare che essa costituiva solo uno dei tasselli del quadro probatorio offerto dall’Ufficio, che comprendeva anche la natura di cartiera della società emittente e l’esistenza di misure cautelari in un parallelo procedimento penale.
La Suprema Corte precisa che l’accertamento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni prescinde dalla dimostrazione di un accordo fraudolento tra le parti, essendo sufficiente provare che l’operazione non è mai stata posta in essere. Viene inoltre censurata l’affermazione della CTR secondo cui non potrebbe presumersi l’inesistenza delle operazioni solo perché l’importo è elevato, richiamando il principio per cui la sproporzione tra prestazione e prezzo costituisce indice sintomatico di un’operazione parzialmente inesistente. La Corte stigmatizza, infine, la rilevanza attribuita alla regolarità formale dei pagamenti, ribadendo che tali elementi non possono assolvere l’onere probatorio del contribuente.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, il primo motivo è infondato: la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima, non essendo richiesta l’allegazione dei documenti richiamati quando ne venga riprodotto il contenuto essenziale. Il secondo motivo è inammissibile e infondato, non ravvisandosi alcun divieto per l’Ufficio di avvalersi nel processo di elementi acquisiti con i poteri istruttori di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.