Il giudice di legittimità non può rivalutare il compendio probatorio né censurare la motivazione che superi il minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7006 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove. Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sul ragionamento, ossia quando la sentenza resti sprovvista del c.d. “minimo costituzionale”. Non è richiesto al giudice di merito di confutare esplicitamente tutte le tesi non accolte o di dar conto dell’esame di tutte le prove, ma solo di fornire una motivazione logica e adeguata della decisione. La mancata pronuncia su un’eccezione è insussistente quando la soluzione negativa sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, potendo configurarsi solo come violazione di legge e difetto di motivazione.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione coatta amministrativa, era stata destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con ripresa a tassazione ai fini Ires, Iva e Irap per il disconoscimento di costi non inerenti, non documentati e temporalmente eccentrici, nonché per ritenute su redditi di lavoro dipendente non versate. I giudici di merito avevano integralmente confermato la pretesa impositiva.
Avverso la sentenza di secondo grado la cooperativa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, lamentando che il giudice d’appello avesse ritenuto formato il giudicato interno sul capo di sentenza di primo grado in cui l’Ufficio era rimasto soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi del ricorso principale, tutti riferiti a profili di motivazione o di mancata considerazione di argomenti difensivi. Ha ritenuto le censure inammissibili, in quanto la parte mirava, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame, a una revisione del compendio probatorio offerto dalle parti, per giungere a una conclusione opposta rispetto a quella dei giudici di merito, proponendo una cognizione fattuale inibita al giudice di legittimità.
La Suprema Corte ha ribadito che la denuncia di violazione delle regole sul libero convincimento, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto da censurare nei limiti del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012. Ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a un’esplicita confutazione delle tesi non accolte, né alla particolareggiata disamina degli elementi non ritenuti significativi.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che, per i provvedimenti pubblicati dopo l’11 settembre 2012, il sindacato è ridotto al “minimo costituzionale” di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014: l’anomalia motivazionale denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, essendo esclusa ogni rilevanza del difetto di “sufficienza”.
Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale è stato invece ritenuto infondato: la sentenza di primo grado non aveva visto integralmente vittoriosa l’Agenzia, che era tenuta a proporre impugnazione incidentale avverso il capo di soccombenza relativo all’annullamento di una ripresa per costi di missioni e trasferte; l’assenza di impugnazione aveva determinato il consolidamento di tale statuizione. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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