Dichiarazione di successione emendativa e divieto dei nova in appello: l’onere motivazionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7268 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di successione presentata successivamente alla prima non ha sempre funzione modificativa o integrativa ai sensi dell’art. 28, comma 6, d.lgs. n. 346/1990, ma può avere carattere meramente emendativo di un errore materiale commesso nella dichiarazione originaria, potendo intervenire in ogni momento per correggere una dichiarazione di scienza. La nuova difesa del contribuente in appello, ove si fondi su fatti già dedotti in primo grado e non ampli il thema decidendum, non integra una nuova domanda o eccezione e non viola il divieto dei nova di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. È affetta da motivazione apparente la sentenza che non si confronti con la contestazione dell’Ufficio circa la corretta interpretazione dei valori indicati nella dichiarazione di successione, limitandosi ad affermare apoditticamente l’esistenza di un errore del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione e donazione, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava un maggiore importo, oltre sanzioni e interessi. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che una dichiarazione di successione successiva alla prima, avente carattere emendativo, dovesse essere presa in considerazione dall’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità della sentenza per mancata rilevazione dell’inammissibilità dell’appello per novità dei motivi; la violazione degli artt. 27, 28 e 33 d.lgs. n. 346/1990 per non aver richiesto una dichiarazione integrativa; la nullità della sentenza per motivazione apparente o oracolare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso. Quanto al primo, il giudice di legittimità osserva che l’appello non era inammissibile per violazione del divieto dei nova, in quanto la dichiarazione di successione emendativa era già stata allegata al fascicolo di primo grado. Non risultando dedotti fatti diversi da quelli già prospettati in primo grado, non vi era ampliamento del thema decidendum né una nuova domanda o eccezione inammissibile.
In relazione al secondo motivo, la Corte chiarisce la distinzione tra dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva, che presuppone un evento sopravvenuto che modifica la devoluzione ereditaria, e dichiarazione emendativa, volta a correggere un errore materiale della prima dichiarazione. Nella fattispecie, la dichiarazione successiva non aveva funzione modificativa, ma emendativa di un errore di calcolo, e poteva quindi intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienza.
La Corte accoglie, invece, il terzo motivo, censurando la motivazione apparente della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado non si era confrontato con la contestazione dell’Ufficio circa il fatto che l’importo indicato in dichiarazione rappresentava già il 100% della quota dell’erede, e non il 15% della quota del de cuius. La sentenza aveva ritenuto esaustivo il profilo decisionale relativo alla dichiarazione emendativa, senza affrontare la questione sostanziale posta dall’Amministrazione finanziaria sull’interpretazione dei valori dichiarati.
Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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