L’opposizione al rigetto del patrocinio tributario va proposta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7388 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione adottato dalla Commissione per il patrocinio non è impugnabile con il ricorso di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, rimedio strettamente inerente al processo penale e non richiamato dalle disposizioni dedicate al processo tributario. L’unico rimedio esperibile avverso tale provvedimento è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, da proporsi dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi legittimi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunicatogli dalla Commissione del patrocinio, sul presupposto della mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di reddito. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’istanza, in caso di rigetto, andasse riproposta direttamente al magistrato competente per il giudizio, non essendo il provvedimento impugnabile. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione; resistevano i Ministeri, proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria è contenuta nella parte III, titolo I, del d.P.R. n. 115/2002, integrata dalle disposizioni speciali del titolo IV e, per il processo tributario, dal capo VIII. L’art. 139 attribuisce alla Commissione le funzioni generalmente svolte dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e dal magistrato, ma la seconda parte del suo primo comma impedisce che la reiezione dell’istanza sia riproposta al magistrato davanti al quale pende il processo, determinando un vuoto di tutela.
La Corte osserva che l’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, che consente il ricorso avverso il provvedimento di rigetto del magistrato competente, è inserito nel capo IV del titolo II, dedicato esclusivamente al processo penale. Poiché l’art. 137, comma 1, rende applicabili al processo tributario solo le disposizioni dei titoli I e IV della parte III, il rimedio di cui all’art. 99 non può essere esteso alla materia tributaria.
Tale questione è stata risolta dalle Sezioni Unite n. 20929 del 23/07/2025, che hanno stabilito che l’impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio emesso dalla Commissione deve essere proposta con l’opposizione di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Corte richiama altresì il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10501 del 2023, secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio reso dal giudice è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale.
Conseguentemente, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, senza rimettere la questione alle Sezioni Unite, in applicazione del principio per cui le sezioni semplici possono conoscere della questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già espresse sulla medesima questione affermando principi informatori chiari e precisi. Il provvedimento impugnato viene cassato e le parti sono rimesse dinanzi al giudice ordinario, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.