Rendita catastale impianti eolici: il giudice deve rideterminare la stima delle componenti residue (Cass. civ. Sez. 5 n. 8250 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accatastamento degli impianti eolici, la torre di sostegno dell’aerogeneratore costituisce componente essenziale del processo produttivo di energia elettrica e, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, è esclusa dalla stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare. L’esclusione della componente impiantistica non esonera, tuttavia, il giudice di merito dall’obbligo di rideterminare la rendita, valorizzando le componenti residue — suolo, fondazioni, piazzola e cabina — secondo il procedimento indiretto con approccio di costo, computando su di esse spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. L’entrata in vigore dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 non ha comportato l’abrogazione dell’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, che recepisce le metodologie estimative della Circolare n. 6/T del 2012. Il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa, ricondotta alla corretta misura.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita di un’unità immobiliare su cui insisteva una torre di sostegno di un impianto eolico, elevandola rispetto al valore proposto nella dichiarazione DOCFA del contribuente. La società aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso.
In sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto il gravame, annullando l’avviso di accertamento per la ritenuta illegittima inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno, considerato parte integrante dell’impianto produttivo e quindi escluso dalla stima diretta ai sensi della disciplina sui cc.dd. imbullonati. L’Agenzia ha impugnato la decisione in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014 sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità: la motivazione è censurabile solo nelle ipotesi della mancanza assoluta, dell’apparenza, del contrasto irriducibile o della perplessità. Nel caso di specie, la sentenza impugnata supera tale soglia, essendo intellegibile il ragionamento seguito dal giudice di appello nell’escludere la torre dal calcolo della rendita.
La Corte ha altresì precisato che è ormai acclarata la natura della torre di sostegno come componente essenziale dell’impianto eolico, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, con la conseguente applicazione dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, volto a contestare la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito circa la funzionalità della torre al processo produttivo, trattandosi di apprezzamento riservato al merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Ha accolto, invece, il terzo motivo, rilevando che il giudice di appello, esclusa la rilevanza catastale della torre, si era limitato ad annullare l’avviso senza rideterminare la rendita. La Corte ha richiamato il principio per cui il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, finalizzato a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione sia dell’accertamento: il giudice, ove ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali, deve esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura.
La Corte ha chiarito che la stima diretta deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina — secondo il procedimento indiretto con approccio di costo, computando le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. Ha escluso che la legge n. 208/2015 abbia abrogato le metodologie estimative della Circolare n. 6/T del 2012, recepita dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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