Compensazione delle spese ed eccezioni difensive nell’opposizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 8295 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo non preclude l’esame delle sole domande che, contenute nell’atto di opposizione, siano autonome e distinte rispetto alla richiesta di revoca del decreto, convertendosi l’atto in un ordinario atto di citazione. Non sopravvivono le mere eccezioni difensive – finalizzate esclusivamente alla reiezione della pretesa avversaria – le quali, prive di carattere di contro-domanda volta all’attribuzione di un bene della vita, vengono travolte dalla declaratoria. In tema di spese di lite, la valutazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione, anche totale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo allorché la motivazione risulti illogica o erronea, non anche sotto il profilo dell’opportunità o equità della decisione.
Il Fatto
Una società di leasing otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi fideiussori, tra cui la ricorrente, per il pagamento di rate insolute e penali. I fideiussori proponevano opposizione. Il giudice di primo grado, qualificata la garanzia come contratto autonomo di garanzia, revocava il decreto nei confronti di uno dei fideiussori ma lo dichiarava comunque debitore, rigettando invece l’opposizione dell’altro fideiussore.
La Corte d’Appello, accogliendo il gravame per la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, escludeva di poter pronunciare nei confronti del fideiussore opposto, rigettando l’opposizione dell’altro. Avverso tale pronuncia, il fideiussore risultato vittorioso proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’illegittima compensazione delle spese, mentre la società di leasing spiegava ricorso incidentale, dolendosi della mancata pronuncia nel merito nei confronti del fideiussore.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato il ricorso principale, riguardante la compensazione delle spese di lite disposta dalla corte territoriale. Ha ribadito che il criterio della soccombenza implica che solo la parte interamente vittoriosa non possa essere condannata alle spese. Tuttavia, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto di tale principio, restando estranea ogni valutazione sull’opportunità o equità della compensazione, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 92 c.p.c., evidenziando come la formulazione introdotta dal d.l. n. 132/2014 – che limitava la compensazione ai casi di soccombenza reciproca o assoluta novità – sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, nella parte in cui non ammetteva la compensazione in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ha quindi concluso che, nella specie, la corte di merito aveva logicamente valorizzato il comportamento iniziale della società di leasing – che aveva ammesso l’inefficacia del decreto – e che le ragioni della compensazione non risultavano illogiche o erronee.
Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha esaminato il principio della sopravvivenza della domanda riconvenzionale alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, distinguendola dall’eccezione riconvenzionale a finalità meramente difensiva. Solo la prima, in quanto contro-domanda volta all’attribuzione di un bene della vita autonomo, si converte in atto di citazione e non è travolta; la seconda, invece, mirando solo alla reiezione della pretesa avversaria, non sopravvive.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che le domande formulate dal fideiussore opponente (accertamento della nullità delle fideiussioni, rideterminazione dei rapporti, risarcimento danni) fossero in realtà mere eccezioni difensive, prive del carattere di domanda riconvenzionale autonoma. Ne consegue che, essendo venuta meno la domanda diretta contro di lui, la corte territoriale aveva correttamente omesso di pronunciarsi nel merito. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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