Improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 8555 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorrente abbia allegato, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si applica il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. In tale ipotesi, il ricorrente ha l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. L’omissione non è sanabile mediante la produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., poiché la dichiarazione di avvenuta notificazione costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte. Il termine breve decorre anche se la notifica del ricorso avviene entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza che ciò esoneri dal predetto onere.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura monitoria, la banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, in parziale riforma, revocava il decreto nei confronti di uno degli obbligati e condannava gli altri fideiussori al pagamento in solido della somma dovuta.
Avverso la sentenza d’appello, i fideiussori soccombenti proponevano ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi. La società controricorrente resisteva con controricorso. Nel ricorso, la parte dichiarava che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era improcedibile per il mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata. Pur essendo stata dichiarata l’avvenuta notificazione della sentenza tramite PEC, la parte non aveva depositato la copia autentica del provvedimento munita della relata di notifica.
Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso integra un fatto processuale che determina il decorso del termine breve per l’impugnazione. Tale allegazione, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere l’onere di depositare la copia della sentenza con la relata di notifica nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.
La Corte ha precisato che l’omesso deposito non può essere sanato tramite la produzione successiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
Nella specie, il ricorso è stato notificato il 15.10.2021, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15.07.2021. La notifica del ricorso, pertanto, non poteva neutralizzare l’onere di deposito della relata, rendendo definitivamente improcedibile l’impugnazione.
La Corte ha infine condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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