Inammissibile il motivo di ricorso che mescola vizi eterogenei (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9009 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione censure incompatibili, come nel caso dei motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., poiché il primo presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione. La promiscua proposizione di tali censure determina una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle doglianze. Il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. rileva esclusivamente con riferimento a domande ed eccezioni attinenti al merito, non anche in relazione a eccezioni processuali.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la ditta individuale datrice di lavoro, chiedendo il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente inquadrate, nonché il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, lavoro notturno e trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo lo svolgimento di attività lavorativa notturna ma negando la prova delle mansioni superiori. La Corte d’appello, investita dei contrapposti gravami, aveva invece riconosciuto al lavoratore, per il periodo successivo al novembre 2011, lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel superiore livello contrattuale, oltre a confermare l’accertamento sull’orario di lavoro e a rideterminare le somme dovute in base a una nuova consulenza tecnica.
Avverso tale decisione la ditta aveva proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, mentre il lavoratore aveva spiegato ricorso incidentale in due motivi. La vicenda coinvolgeva gli eredi del titolare della ditta, deceduto nel corso del giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, in quanto caratterizzato dalla promiscua sovrapposizione di censure riconducibili ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Rispetto a tale ipotesi, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui non possono coesistere, in seno al medesimo motivo, ragioni caratterizzate da irredimibile eterogeneità, atteso che il vizio di violazione di legge presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale, mentre quello di omesso esame di un fatto decisivo contesta proprio tale ricostruzione.
Analoga declaratoria di inammissibilità ha riguardato il secondo, il terzo e il quarto motivo, tutti incentrati su censure motivazionali o su critiche all’accertamento probatorio non consentite in sede di legittimità. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., tale vizio è ora deducibile esclusivamente nei limiti delle ipotesi della mancanza assoluta, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa, senza che rilevino elementi estrinseci al testo della sentenza impugnata.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua mancanza di chiarezza, mentre il sesto e il settimo motivo sono stati respinti in quanto l’importo delle somme percepite dal lavoratore, determinato dal consulente tecnico d’ufficio, non costituiva un capo di sentenza passato in giudicato né un fatto storico decisivo ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ma un mero dato tecnico-contabile.
L’ottavo motivo, relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, è stato ritenuto infondato: la condanna generica contenuta nel dispositivo rifletteva la domanda di inquadramento nel superiore livello, già accolta in motivazione, senza che potesse ravvisarsi alcuna pronuncia ultra petita. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al secondo e al terzo motivo. Il decimo motivo è stato infine rigettato, essendo corretta la regolazione delle spese operata dalla Corte territoriale in ragione della preponderante soccombenza delle appellanti principali.
Quanto al ricorso incidentale, entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per la promiscua proposizione di censure eterogenee e per la richiesta di una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie; il secondo per l’assoluta genericità nella dedotta violazione dei minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014.
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Nota della Redazione
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