Nullità della notifica e impugnazione tardiva: onere della prova della mancata conoscenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 4720 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte o dal difensore non integra un’inesistenza della notifica, ma una mera nullità, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che, per l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c., grava sull’impugnante l’onere di dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo a causa di quel vizio. Tale prova non può ritenersi assolta quando il plico, sebbene indirizzato in luogo diverso da quello del domicilio eletto, sia stato consegnato all’effettivo difensore della parte e ritirato da persona qualificatasi come collaboratore di studio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva confermato un avviso di accertamento fondato sullo studio di settore per l’anno d’imposta 2004. La società deduceva l’inesistenza o nullità della notificazione dell’atto di appello, sostenendo che i pieghi raccomandati erano stati spediti a indirizzi diversi dal domicilio eletto in primo grado. Il ricorso per cassazione era stato notificato ben oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, sulla base dell’asserita ignoranza della sua esistenza. La società dichiarava di esserne venuta a conoscenza solo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la configurabilità di un’inesistenza della notifica, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14916/2016. Tale categoria, infatti, ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali. La notifica effettuata in un luogo diverso dal domicilio eletto integra invece una mera nullità, in quanto l’atto è comunque riconoscibile e l’attività di trasmissione è avvenuta ad opera di soggetto qualificato.
Nel caso di specie, dall’avviso di ricevimento risultava che il plico era stato consegnato al difensore, sebbene all’indirizzo di Bassano Romano, via Buratti n. 28, e non presso il domicilio eletto in primo grado. La Corte ha ritenuto irrilevante l’illeggibilità della firma del consegnatario, trattandosi di elemento che non inficia la validità della consegna, come già affermato da Cass. n. 30916/2022. La consegna al difensore effettivo, ancorché in luogo diverso, esclude che la parte possa essere rimasta nell’impossibilità di conoscere il gravame.
La Corte ha poi ribadito che, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c., la parte già contumace deve dimostrare non solo la nullità della notificazione, ma anche che, a causa di quel vizio, non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del processo. Tale onere probatorio non è stato assolto, poiché la notifica era stata indirizzata all’effettivo difensore e il plico era stato ritirato da persona qualificatasi come collaboratore di studio, circostanza che fonda una presunzione iuris tantum di conoscenza del processo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ormai passata in giudicato.
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Nota della Redazione
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