Diritto di seguito: soglia di 3.000 euro sul prezzo del venditore (Cass. civ. n. 15441/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del diritto di seguito previsto dagli artt. 144 e ss. l. n. 633/1941, la soglia minima di euro 3.000 deve essere verificata con riferimento al prezzo della vendita spettante al venditore dell’opera, sul quale grava il relativo compenso.
Quando una casa d’aste opera quale intermediario tra venditore e acquirente, non devono essere considerate, ai fini della soglia, né le commissioni dovute all’intermediario dalle parti né l’IVA applicata sulle medesime commissioni. Il regime IVA del margine relativo all’attività della casa d’aste resta estraneo alla determinazione del prezzo rilevante per il diritto di seguito.
Le plurime omissioni del prelievo e del versamento del diritto di seguito relative a distinte vendite integrano un concorso materiale di violazioni. Non è applicabile il cumulo giuridico dell’art. 8 l. n. 689/1981, che presuppone una pluralità di violazioni realizzate mediante un’unica azione od omissione.
Il Fatto
Una società operante nel mercato delle aste d’arte e il suo legale rappresentante proponevano opposizione contro un’ordinanza-ingiunzione con cui erano state applicate sanzioni per il mancato o tardivo prelievo e versamento alla SIAE del compenso dovuto a titolo di diritto di seguito su numerose vendite di opere d’arte. Tra le questioni controverse vi era l’individuazione delle operazioni che superavano la soglia di euro 3.000 prevista dalla legge.
I giudici di merito respingevano l’opposizione. In cassazione i ricorrenti sostenevano, tra l’altro, che dal prezzo di aggiudicazione dovesse essere scorporata l’IVA gravante sulle commissioni della casa d’aste, così da ricondurre alcune operazioni al di sotto della soglia. Invocavano inoltre il cumulo giuridico delle sanzioni e gli effetti di una successiva transazione intervenuta con la SIAE.
La Motivazione della Corte
La Cassazione chiarisce che il diritto di seguito è posto dalla legge a carico del venditore, mentre la casa d’aste, quando interviene come intermediario professionale, è obbligata solidalmente al pagamento e deve prelevare e trattenere il compenso per poi versarlo alla SIAE. Ne consegue che il parametro rilevante ai fini della soglia di euro 3.000 è il prezzo riferibile alla vendita dell’opera e percepito dal venditore. Le commissioni dovute alla casa d’aste derivano invece da autonomi rapporti contrattuali con venditore e acquirente e non concorrono a determinare quel prezzo.
Per la stessa ragione è irrilevante l’IVA dovuta dall’intermediario sulle proprie commissioni secondo il regime del margine. Tale imposta riguarda infatti la remunerazione dell’attività della casa d’aste e non il prezzo dell’opera sul quale deve essere verificata la soglia di applicazione del diritto di seguito. La Corte conferma quindi che non deve essere effettuato lo scorporo dell’IVA invocato dai ricorrenti.
È respinta anche la richiesta di applicare il cumulo giuridico. Ogni vendita per la quale sia stato omesso il prelievo o il versamento del compenso integra una distinta condotta, sicché ricorre un concorso materiale e non un’unica azione produttiva di più violazioni. La successiva transazione con la SIAE non può retroattivamente unificare gli illeciti già consumati né incidere sulle relative sanzioni. La Corte dichiara inoltre inammissibili le censure concernenti la questione di legittimità costituzionale e rigetta integralmente il ricorso.
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Nota della Redazione
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