Amministrazione di sostegno: revoca, presupposti e prodigalità (Cass. civ. Sez. I n. 5763/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata per finalità esclusivamente patrimoniali o di controllo delle scelte di vita, né può fondarsi sulla mera prodigalità, in assenza di un accertamento concreto e specifico della reale vulnerabilità del soggetto e del rischio effettivo di cadere in uno stato di indigenza. La prodigalità costituisce autonoma causa di inabilitazione, ma non giustifica di per sé l’amministrazione di sostegno, occorrendo una valutazione complessiva della condotta, proporzionata ai redditi e al patrimonio del beneficiario, in una logica di extrema ratio. Il giudice è tenuto a sentire il beneficiario e a tener conto della sua volontà, che, ove provenga da persona lucida, non può essere ignorata.
Il Fatto
Una lavoratrice, percepente un reddito mensile regolare e adeguato, viveva autonomamente e si occupava della madre ultranovantenne. Era sottoposta a misura di amministrazione di sostegno dal 2013 per ragioni patrimoniali. Ha chiesto la revoca della misura, producendo documentazione medica e psicologica che attestava un buon funzionamento generale e l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti. Il giudice tutelare ha respinto l’istanza, ritenendo che la ricorrente tendesse a spendere somme per beni superflui e che, in assenza dell’amministratore, il suo patrimonio si sarebbe esaurito. Il Tribunale di Vicenza ha respinto il reclamo, confermando la misura sulla base della prodigalità. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’amministrazione di sostegno presuppone un accertamento specifico e circostanziato delle condizioni di menomazione del beneficiario e della loro incidenza sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi, verificando la possibilità di ricorrere a strumenti meno invasivi. Ha osservato che il Tribunale aveva omesso di verificare se la ricorrente fosse effettivamente priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, e si era limitato a considerazioni patrimoniali.
La Corte ha poi precisato che la prodigalità, pur costituendo autonoma causa di inabilitazione, non giustifica di per sé l’amministrazione di sostegno. Ha richiamato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la giurisprudenza CEDU, secondo cui la misura di protezione deve essere proporzionata e necessaria in una società democratica. Ha rilevato che il giudice tutelare non aveva adeguatamente accertato se la condotta della ricorrente superasse il limite del rischio di cadere in uno stato di indigenza, tenuto conto dei redditi percepiti e dell’ammontare complessivo delle spese. Le libere scelte di vita di una persona compos sui non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica, trasformando l’amministrazione di sostegno in uno strumento di controllo patrimoniale.
La Corte ha infine accolto anche i motivi relativi alla violazione del diritto di difesa, rilevando che il giudice tutelare e il Tribunale avevano omesso di sentire la ricorrente, in violazione dell’art. 407 c.c., che impone al giudice di tener conto dei bisogni e delle richieste del beneficiario. La mancata audizione non può essere sanata dalla procedura di reclamo. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati, con facoltà di esercitare i poteri istruttori ex officio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.