La notifica tramite posta privata è inefficace per le cartelle spedite prima del 2011 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6319 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi e tributari, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, è valida la notifica compiuta tramite operatore postale privato in possesso della “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. cit. soltanto nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione del servizio postale attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla legge n. 124/2017.
Ne consegue che è inefficace, e non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, la notificazione di una cartella di pagamento eseguita tramite operatore postale privato in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 58/2011, poiché la legge n. 124/2017, non avendo natura interpretativa, è priva di efficacia retroattiva. In tale evenienza, la mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore privato, sprovvisto di poteri certificativi, impedisce di ritenere assolto l’onere probatorio del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento per II.DD. e IVA, assumendo che queste ultime non gli fossero state ritualmente notificate. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la questione della prescrizione dei crediti, sul presupposto che la notifica delle cartelle, avvenuta a mani del portiere, non fosse stata seguita dall’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 139 cod. proc. civ..
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riformava la decisione, accertando il perfezionamento della notifica delle cartelle e la conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, in quanto più liquido, con cui il ricorrente censura la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, sostenendo che la raccomandata informativa sarebbe stata spedita da un operatore privato non abilitato, in un’epoca in cui tale attività era riservata al fornitore del servizio universale.
Premesso che la notifica della cartella era stata eseguita a mezzo di messo notificatore ex art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e che, in assenza del consegnatario, la raccomandata informativa era stata affidata a un operatore privato, la Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata privo di titolo abilitativo nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017.
Con specifico riguardo agli atti tributari impositivi, considerati una species del genus degli atti amministrativi, la giurisprudenza della Sezione ha affermato la validità della notifica effettuata, nel periodo tra la parziale liberalizzazione del 2011 e quella del 2017, da un operatore postale privato munito della licenza individuale. Tale principio, tuttavia, è stato enunciato con riferimento a un arco temporale che non comprende la spedizione in esame.
Nel caso di specie, la spedizione della raccomandata informativa risulta avvenuta in data 18.11.2010, ossia prima del d.lgs. n. 58/2011 che ha dato avvio al periodo di salvezza. La Corte precisa che la legge n. 124/2017, non essendo norma interpretativa, non può avere efficacia retroattiva. Inoltre, rileva l’assenza di una data certa della spedizione, poiché il timbro apposto sull’elenco delle raccomandate proviene dalla stessa società privata che ha eseguito l’invio, la quale, all’epoca, non era abilitata e non poteva vantare poteri certificativi.
La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, condannando la controricorrente alla refusione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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