Decorrenza del termine per l’impugnazione dello stato passivo dopo la definizione del reclamo avverso la correzione di errore materiale (Cass. civ. Sez. 1 n. 13318 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione ex art. 98, terzo comma, l. fall. del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo non decorre dalla sua comunicazione originaria quando il decreto di ammissione sia stato formato oggetto di istanza di correzione di errore materiale, poi definita con provvedimento reclamato ai sensi dell’art. 26 l. fall.. In tale ipotesi, i creditori concorrenti difettano di interesse ad agire sino alla definizione del procedimento di reclamo; solo dal suo esito, che consolida l’ammissione, sorge l’interesse all’impugnazione e da quel momento il termine perentorio inizia a decorrere. L’eventuale richiamo alla rimessione in termini costituisce argomento di rinforzo, non autonoma ratio decidendi. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri statuizioni estranee alla ratio decidendi o che deduca un fatto privo di decisività, non adeguatamente indicato negli atti difensivi.
Il Fatto
Il Giudice Delegato al fallimento aveva ammesso il credito di una società al passivo con privilegio ipotecario. A seguito di istanza di correzione di errore materiale, il curatore aveva comunicato l’ammissione al chirografo; su reclamo della società, il Tribunale aveva ripristinato l’ammissione al grado ipotecario. Due creditori concorrenti impugnavano l’ammissione al privilegio, ma il creditore ammesso ne eccepiva la tardività, sostenendo che il termine dovesse decorrere dall’originaria comunicazione di esecutività dello stato passivo.
Il Tribunale di Lecce accoglieva l’impugnazione, ritenendo che il termine decorresse dalla definizione del procedimento di reclamo. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sull’erronea applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ. in materia di rimessione in termini. Il ricorrente deduceva la nullità del decreto per violazione del contraddittorio, l’assenza dei presupposti per la rimessione in termini e la sussistenza dell’interesse ad agire dei creditori sin dal momento dell’originaria comunicazione dello stato passivo.
La Corte ritiene tali censure inammissibili perché estranee alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva fondato la propria decisione sul principio secondo cui il termine per impugnare decorre dal consolidamento dell’ammissione, per effetto della definitività del reclamo avverso la correzione; l’affermazione sulla rimessione in termini “implicita” costituiva soltanto un argomento di rinforzo e non una ragione autonoma della decisione.
Quanto al quarto motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne rileva la doppia inammissibilità. Il ricorrente non aveva individuato il luogo processuale in cui il fatto era stato dedotto, né la memoria illustrativa poteva sanare ex post i requisiti di forma-contenuto del ricorso, come da precedente giurisprudenza citato.
Anche la decisività del fatto era insussistente: la conoscenza della proposizione del reclamo era irrilevante, poiché il termine per impugnare decorre dal momento in cui l’ammissione si consolida con la definizione del procedimento di reclamo. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.