Danno biologico terminale: liquidazione equitativa e distinzione dal danno morale catastrofale (Cass. civ. Sez. III n. 5677/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno biologico terminale, consistente nella lesione al bene salute che non si stabilizza in postumi invalidanti ma sfocia nella morte del soggetto, va liquidato equitativamente, valorizzando la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso, senza applicare i criteri propri del danno da invalidità permanente. Il danno morale da morte imminente (catastrofale) va distinto e assoggettato a separata valutazione, risarcibile in base all’intensità della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine.
Il Fatto
Una paziente, affetta da grave obesità, è deceduta il 18 ottobre 2004 per gli esiti di un intervento di chirurgia bariatrica. Il Tribunale di Paola ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria e dell’equipe chirurgica, liquidando ai congiunti solo il danno non patrimoniale iure proprio, negando il danno iure hereditatis da danno biologico terminale e morale catastrofale, nonché il danno patrimoniale da perdita dell’apporto lavorativo e domestico. La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto parzialmente l’appello, liquidando l’ulteriore somma di € 775.000 per danno biologico terminale e danno catastrofale, richiamandosi alle tabelle milanesi sul danno da invalidità permanente, ma ha confermato il diniego del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico e reddituale. Gli attori e i convenuti hanno proposto ricorso principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene criticabile nel merito, era sufficientemente chiara per consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla quantificazione del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il danno biologico terminale non è liquidabile come un danno da invalidità permanente, poiché la lesione non si stabilizza ma sfocia nella morte. Ha quindi escluso che si possa applicare il criterio della percentuale di invalidità, valorizzando invece, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso. Ha inoltre ribadito la necessità di distinguere il danno biologico terminale dal danno morale catastrofale, consistente nella sofferenza per la consapevolezza dell’approssimarsi della morte.
La Corte ha anche accolto il primo motivo del ricorso incidentale, relativo alla liquidazione del danno iure proprio, ritenendo che la Corte d’Appello avesse confermato la liquidazione di primo grado senza adeguata personalizzazione, e il terzo motivo, sul danno patrimoniale da perdita dell’attività domestica, rilevando un contrasto logico nella motivazione della Corte territoriale, che aveva negato il danno patrimoniale ma aveva anche valorizzato l’allegazione dell’attività lavorativa esterna per escludere l’attività domestica. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale, sul danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, rilevando che la censura si risolveva in una contestazione del merito non consentita in sede di legittimità e che era preclusa dalla doppia conforme. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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