Accesso al Fondo di garanzia: necessario il previo titolo esecutivo anche per società cancellata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11851 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso al Fondo di garanzia gestito dall’INPS presuppone l’accertamento giudiziale dell’esistenza e della misura del credito prima della richiesta d’intervento. Tale accertamento costituisce requisito indefettibile e deve preesistere alla presentazione della domanda, anche quando il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese, potendo essere esperito nei confronti dei soci quali successori della società, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione. La consacrazione del credito in un titolo esecutivo risponde a esigenze di certezza e non determina aggravi irragionevoli per il lavoratore, escludendosi profili di illegittimità costituzionale.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente di una società dichiarata fallita e successivamente cancellata dal registro delle imprese, aveva chiesto al Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Ancona, invece, aveva riformato la pronuncia, reputando necessario il previo esperimento di un’azione finalizzata a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente. La lavoratrice ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello dell’INPS, l’esistenza di un giudicato interno e l’impossibilità giuridica e materiale di procurarsi un titolo dopo la cancellazione della società.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende innanzitutto le censure relative all’inammissibilità dell’appello e al giudicato interno, scrutinando congiuntamente i primi due motivi. Richiamando Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e Sezioni Unite n. 36481 del 2022, la Corte osserva che la specificità del gravame ex artt. 342 e 434 cod. proc. civ. non postula la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma l’univoca indicazione dei punti devoluti e delle ragioni di critica rispetto al percorso argomentativo della pronuncia impugnata. L’atto d’appello dell’Istituto, incentrato sull’inderogabile necessità di un preventivo accertamento del credito, era pertanto specifico e idoneo a infirmare il fondamento logico della sentenza di primo grado, escludendo la formazione del giudicato interno configurato dalla ricorrente.
Quanto al merito, la Corte reputa infondate anche la terza e la quarta censura, vertenti sul requisito del previo titolo esecutivo nella fattispecie della cancellazione della società. Richiamando la giurisprudenza più recente (Cass. n. 1864 del 2025, Cass. n. 1934 del 2025 e Cass. n. 8275 del 2026), la Corte ribadisce che la consacrazione del credito in un titolo esecutivo rappresenta elemento indefettibile dell’accesso al Fondo e deve preesistere alla presentazione della domanda. Quando il datore sia una società cancellata, l’accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, dotati di legittimazione passiva quali successori, senza che rilevi l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione.
La Corte esclude che tale scansione imponga aggravi irragionevoli al lavoratore, precisando che l’aleatorietà delle azioni esecutive riguarda un posterius, mentre requisito pregiudiziale resta pur sempre la sussistenza di un titolo che consenta di dare impulso all’azione o che dimostri per tabulas l’impraticabilità, contenendo l’indispensabile accertamento di sussistenza e misura del credito. La disciplina si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto ed è giustificata da esigenze di certezza, essendo precluso all’ente previdenziale contestare l’esistenza e l’entità dei crediti. Nessun dubbio di legittimità costituzionale può quindi trovare consistenza.
Uniformandosi la sentenza impugnata a tale orientamento, il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese per il recente intervento chiarificatore della Corte e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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