Notifica tardiva e vizi in appello: inammissibile l’atto di presa in carico (Cass. civ. Sez. 5 n. 11835 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto di “presa in carico” con cui si facciano valere tardivamente vizi propri degli avvisi di accertamento presupposti, se questi sono stati regolarmente notificati. La notifica degli atti impositivi, i cui termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è legittimamente effettuata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020, non operando in tale arco temporale la sospensione ex art. 67 d.l. n. 18/2020.
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, quale parte del rapporto tributario controverso. La chiamata in giudizio dell’ente da parte dell’agente della riscossione, ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, si traduce in una litis denuntiatio volta a rendere edotto l’ente della pendenza della lite, consentendogli di intervenire per spiegare le proprie difese.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso un avviso di “presa in carico”, impugnando quale atto presupposto anche un avviso di accertamento per l’anno 2015, che asseriva non esserle stato notificato, e un ulteriore avviso di accertamento relativo a una società di cui era socia. La contribuente deduceva la violazione del principio del contraddittorio e la tardività della notifica degli avvisi di accertamento rispetto al termine del 31 dicembre 2020.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che l’impugnazione dell’atto di “presa in carico” non consentisse di censurare tardivamente vizi propri degli avvisi di accertamento, regolarmente notificati. La Corte di secondo grado accoglieva invece l’appello, dichiarando la nullità della notifica degli avvisi in quanto effettuata in un periodo di sospensione per l’emergenza Covid-19 e statuendo l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Il primo motivo è fondato: la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, rilevata d’ufficio dalla Corte di secondo grado, concerneva una questione non sollevata in primo grado, dove la contribuente aveva invece dedotto la decadenza dell’Amministrazione dal termine di notifica. La Corte chiarisce che l’illegittimità o tardività della notifica dell’avviso di accertamento non integra un error in procedendo, trattandosi di atto di natura sostanziale, la cui verifica è rimessa al giudice di merito.
Il secondo motivo è altresì fondato. La Corte richiama l’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020, che consente la notifica degli atti di accertamento, per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. La notifica dell’avviso di accertamento in data 19 giugno 2021 risulta pertanto legittima, non essendo più operante la sospensione disposta per l’emergenza epidemiologica.
Il terzo motivo è fondato. La Corte, richiamando il principio affermato da Cass. n. 26281/2025, ribadisce che nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Tale disposizione consente l’intervento non solo a coloro che sono destinatari dell’atto impugnato ma anche a coloro che sono parti del rapporto tributario controverso, tra cui vi è indubbiamente l’ente impositore titolare della pretesa. La diversa interpretazione comporterebbe l’immotivata esclusione di soggetti portatori di un interesse giuridicamente qualificato a intervenire.
La Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente avverso l’atto di “presa in carico”, condannandola al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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