Spese di lite dovute all’Agenzia delle Entrate anche se assistita da propri funzionari (Cass. civ. Sez. 5 n. 9713 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria sia stata assistita in giudizio da propri funzionari non esclude la condanna del contribuente soccombente al pagamento delle spese processuali. In caso di vittoria dell’ente, la liquidazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, mediante applicazione dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La norma, che richiama la disciplina di cui all’art. 152-bis disp. attuaz. c.p.c., attribuisce all’ente il diritto alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva. L’eventuale mancata notificazione del processo verbale di constatazione non determina la nullità dell’avviso di accertamento, ove la documentazione acquisita non sia stata impugnata di falso dal contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito di verifiche della Guardia di Finanza. L’accertamento concerneva l’omessa dichiarazione dei redditi prodotti attraverso la cessione di rottami ferrosi, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), t.u.i.r.
Il contribuente sosteneva di aver ceduto quantità inferiori di materiale e di aver sottoscritto in bianco le ricevute, successivamente compilate dalla società cessionaria con quantitativi maggiori. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione, rilevando che il contribuente non aveva proposto querela di falso avverso la documentazione acquisita presso la società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la nullità della sentenza e degli atti impositivi per mancata notificazione del processo verbale di constatazione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di chiarezza e specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per la confusione nella formulazione della censura tra la nullità dell’atto impositivo e la nullità del processo.
Nel merito, la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la documentazione contestata sotto il profilo dell’abusivo riempimento del foglio in bianco era dotata di efficacia probatoria piena, non essendo stata impugnata di falso dal contribuente neppure nel giudizio di primo grado, quando ne aveva certamente conoscenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, secondo cui sarebbe stato condannato alle spese in violazione dell’art. 152-bis disp. attuaz. c.p.c. La disciplina del processo tributario, contenuta nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, prevede che, nella liquidazione delle spese a favore dell’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, si applichino i parametri vigenti per gli avvocati con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo.
Richiamando i precedenti di Cass. n. 1019 del 2024 e Cass. n. 27634 del 2021, la Corte ha ribadito che il diritto dell’ente alla rifusione dei costi e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati all’attività difensiva sussiste anche quando l’Amministrazione non sia rappresentata da un avvocato del libero foro. La sentenza impugnata non si era discostata da tali principi, avendo condannato il contribuente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla rifusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.