Riesame del permesso di soggiorno e valutazione completa di pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 2781 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che sorregge il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non può esaurirsi nella sola gravità del reato commesso. L’amministrazione, anche in sede di riesame imposto in via cautelare, deve attualizzare la valutazione e ponderare il contesto complessivo di vita dello straniero, considerando la durata della permanenza in Italia, l’inserimento sociale e lavorativo, la consistenza dei legami familiari e l’unicità del reato. Ove il riesame si limiti a riprodurre i rilievi già formulati, senza considerare la documentazione prodotta, il provvedimento è carente di istruttoria e di motivazione ed è annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentava istanza di rinnovo. Con provvedimento dell’11 giugno 2024 la Questura di Milano respingeva la richiesta, fondando la valutazione di pericolosità sociale esclusivamente su una condanna riportata dall’interessato per il reato di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen.
Il ricorrente impugnava l’atto e chiedeva tutela cautelare. Il Tribunale accoglieva la domanda con ordinanza n. -OMISSIS-/2024, disponendo il riesame della fattispecie da parte dell’amministrazione. All’esito, la Questura adottava un nuovo provvedimento in data 12 febbraio 2025, confermativo del precedente e anch’esso negativo, richiamando il decreto con cui il Tribunale per i Minorenni aveva confermato la limitazione della responsabilità genitoriale. Anche questo secondo atto veniva impugnato con motivi aggiunti e sospeso dal Tribunale con ordinanza n. 325/2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento impugnato in origine risulta sostituito dall’atto adottato in sede di riesame, sicché un eventuale accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità concreta al ricorrente.
Nel merito, il Tribunale esamina congiuntamente le censure dei motivi aggiunti, incentrate sul difetto di istruttoria, sulla carenza motivazionale e sul carattere lacunoso della valutazione di pericolosità, e le ritiene fondate. La questione giuridica ruota attorno all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone un giudizio complesso e non riducibile alla sola condanna.
Il Collegio osserva che, pur a fronte del riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione si è limitata a riportare brani del decreto del Tribunale per i Minorenni. La documentazione in atti, invece, offriva ulteriori elementi da ponderare: la commissione di un unico reato, l’inserimento sociale e lo svolgimento di attività lavorativa, il giudizio positivo dei servizi sociali sulla relazione con i figli e la lunga permanenza in Italia, nel corso della quale non sono emersi altri comportamenti antigiuridici.
Assume rilievo, inoltre, il conseguimento della cittadinanza italiana in forza di d.P.R. del 31 maggio 2024, ancorché non risulti documentato il giuramento. Il Tribunale conclude che la valutazione di pericolosità è parziale e non attualizzata, priva di un quadro istruttorio completo, e ribadisce la fondatezza delle censure.
Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. La peculiarità della fattispecie induce a compensare tra le parti le spese di lite.
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Nota della Redazione
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