Valutazione ex ante delle cautele per la circolazione vietata (Cass. civ. n. 14003/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del veicolo che intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, terzo comma, c.c. non può limitarsi a provare che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa ha avuto luogo “contro la sua volontà”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione, estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate, da valutarsi secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto.
La valutazione dell’idoneità delle misure adottate per impedire l’impossessamento del mezzo da parte di un terzo deve essere compiuta ex ante, in termini di adeguatezza preventiva delle cautele, e non può essere appiattita sull’esito ex post dell’avvenuto impossessamento, poiché altrimenti l’ipotesi della circolazione prohibente domino risulterebbe inconfigurabile nella realtà pratica.
La responsabilità del proprietario è esclusa solo quando risulti accertato che egli abbia adottato tutte le misure ordinariamente esigibili alla stregua dell’ordinaria diligenza per impedire la circolazione, secondo un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ferma restando la censurabilità della violazione dei criteri legali di valutazione.
Il Fatto
Un sinistro stradale causò gravi lesioni a un motociclista, che convenne in giudizio il proprietario di un veicolo e il conducente dello stesso (figlio del proprietario), nonché la compagnia assicuratrice, per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 41 del 2023, ritennero la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli e, in particolare, esclusero che la circolazione del veicolo del proprietario fosse avvenuta contro la sua volontà, limitandosi a rilevare che era avvenuta senza il suo consenso.
Il proprietario del veicolo (padre del conducente) propose ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi (le dichiarazioni testimoniali sulle modalità di custodia del mezzo e delle chiavi) e la violazione dell’art. 2054, terzo comma, c.c., e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale valutato l’idoneità delle cautele adottate dal proprietario non ex ante, ma ex post, cioè alla luce dell’avvenuto impossessamento del veicolo da parte del figlio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile la parte del primo motivo con cui il ricorrente sottopone all’esame di questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie (le dichiarazioni dei testi), poiché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la novella del 2012, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, che attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile in sede di legittimità se non nei casi di anomalia motivazionale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile). La mera diversa valutazione degli elementi istruttori non può essere sindacata con il vizio invocato.
La Cassazione accoglie, invece, le censure di violazione di legge contenute nel primo motivo e il secondo motivo. La Corte ribadisce il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22449/2017, n. 1820/2016, n. 22318/2014; da ultimo Cass. n. 5562 del 2026), secondo cui, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità ex art. 2054, terzo comma, c.c., il proprietario deve provare non solo la mancanza di consenso, ma l’adozione di un concreto ed idoneo comportamento ostativo, da valutarsi secondo un criterio di normalità e in relazione al caso concreto. Tuttavia, la Corte d’Appello ha errato nel valutare l’idoneità delle cautele adottate dal proprietario in base all’esito ex post (l’avvenuto impossessamento del veicolo da parte del figlio), anziché compiere una valutazione ex ante della loro adeguatezza preventiva. Il giudizio sull’idoneità delle misure deve essere effettuato ex ante, poiché altrimenti l’ipotesi della circolazione contro la volontà del proprietario risulterebbe inconfigurabile nella realtà pratica, atteso che l’effetto indesiderato si è già verificato.
La Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della questione, valutando le cautele adottate dal proprietario secondo il criterio ex ante e uniformandosi al principio di diritto enunciato.
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