L’idoneità fisica è irripetibile e non vincola le procedure concorsuali future (TAR Lazio n. 11089 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità fisica del candidato a una procedura concorsuale è irripetibile: esso si integra esclusivamente al momento della sottoposizione alla prova, in ragione della mutevolezza delle condizioni di idoneità e inidoneità. La definitività del giudizio favorevole, riportato in una precedente tornata, non implica la sua immodificabilità, ma ne postula la validità solo limitatamente alla procedura in cui è stato reso, senza effetto vincolante per le procedure future. Il diverso apprezzamento espresso da una successiva Commissione, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, non integra di per sé eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non sussiste, altresì, un obbligo di puntuale verbalizzazione del colloquio orale con riferimento alle singole domande e risposte.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità del 7 marzo 2025, espresso dalla Commissione preposta all’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali nel concorso per il reclutamento di 2.568 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché il conseguente decreto di esclusione. Con motivi aggiunti veniva gravata la graduatoria finale approvata il 12 maggio 2025. La candidata deduceva il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo che la Commissione avesse disatteso il giudizio di idoneità, qualificato definitivo dal bando, riportato nella precedente procedura concorsuale indetta con decreto dell’8 marzo 2023, nell’ambito della quale aveva superato la prova attitudinale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la censura di eccesso di potere. Ha rilevato che la definitività del giudizio di idoneità, riportato nella precedente tornata concorsuale, non ne implica l’immodificabilità assoluta, ma postula semplicemente la validità nella procedura in essere, sicché è solo a essa, e non alle procedure future, che tale qualità può essere riconosciuta. Richiamando il consolidato orientamento in materia, il Collegio ha affermato che la valutazione dell’idoneità fisica è irripetibile, integrandosi l’idoneità o l’inidoneità unicamente al momento della sottoposizione alla prova, data la mutevolezza di tali condizioni.
Da ciò discende che il diverso giudizio espresso nell’ambito della nuova procedura non è indice di irragionevolezza manifesta o di travisamento, ma espressione di una differente – in quanto minore – attitudine mostrata dalla candidata in un diverso momento temporale, valutata dalla Commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. La circostanza che la ricorrente avesse fornito le medesime risposte al test scritto nelle due selezioni è stata ritenuta irrilevante, atteso che la valutazione di inidoneità era stata determinata dal colloquio orale, per il quale non sussiste un obbligo di puntuale verbalizzazione delle singole domande e risposte.
Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti in quanto infondati, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dalle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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