Riserve per fatti continuativi: l’onere di iscrizione tempestiva sorge con la percepibilità del fatto lesivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 7583 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto privato, la disciplina della tempestività delle riserve dell’appaltatore distingue tra fatti ad effetti istantanei, che producono immediatamente un pregiudizio, e fatti ad effetti continuativi, il cui pregiudizio si protrae nel tempo. Con riguardo a questi ultimi, la riserva deve essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza dell’evento lesivo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri della normale diligenza, mentre la specifica quantificazione del danno può essere operata successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole. L’onere di dimostrare la tempestività dell’iscrizione grava sull’impresa appaltatrice. Le condizioni generali di contratto predisposte dalla committente non rivestono carattere normativo ma costituiscono clausole negoziali, la cui violazione è censurabile in sede di legittimità solo per inosservanza delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per illogicità della motivazione.
Il Fatto
La società, in amministrazione straordinaria, aveva convenuto in giudizio la committente per ottenere il pagamento degli importi relativi alle riserve iscritte a fronte dell’anomalo andamento dei lavori. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo, tra l’altro, l’importo richiesto con la riserva n. 1. La Corte d’appello, invece, accogliendo parzialmente il gravame della committente, aveva dichiarato la tardività di tale riserva, ritenendo che i fatti e le circostanze su cui essa si fondava fossero conoscibili dall’appaltatore già dall’estate del 2002. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente chiarito che, per i contratti stipulati dalla committente, la fase esecutiva è regolata dalle condizioni generali di contratto che, pur richiamando disposizioni normative (d.P.R. n. 1063/1962 e d.P.R. n. 554/1999), configurano clausole negoziali. La loro violazione è pertanto censurabile in legittimità esclusivamente per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per illogicità della motivazione. Nel caso di specie, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente non aveva indicato i canoni ermeneutici violati né le lacune argomentative della sentenza.
La Corte ha inoltre richiamato il consolidato principio per cui, in tema di fatti ad effetti continuativi, l’iscrizione della riserva va effettuata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.m. n. 145/2000 contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza dell’evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre solo il quantum può essere indicato successivamente. L’impresa ha l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve, come affermato da Cass. n. 27451 del 2022 e Cass. n. 14522 del 2024.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il contenuto delle note inviate dalla società alla committente già a luglio e agosto 2002, dalle quali emergeva la piena consapevolezza dell’andamento anomalo dei lavori. La riserva, iscritta solo il 19 marzo 2003, è stata quindi ritenuta tardiva con un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato invece giudicato infondato: la Corte territoriale aveva implicitamente rigettato l’eccezione di rinuncia della committente alla decadenza, essendo tale statuizione incompatibile con la decisione di tardività della riserva, come previsto da Cass. n. 25710 del 2014. Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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