Riduzioni contributive agricole: il pagamento tardivo del minimo retributivo esclude il beneficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10179 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riduzioni contributive per i datori di lavoro agricoli operanti in zone svantaggiate, l’attribuzione del beneficio è subordinata all’effettiva corresponsione della retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva, non essendo sufficiente la mera denuncia della stessa. Conseguentemente, la decadenza dal beneficio di cui all’art. 6, comma 9, d.l. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, opera anche in caso di pagamento tardivo della retribuzione, ancorché avvenuto prima della notifica del verbale ispettivo, non potendo assumere rilievo l’eventuale errore materiale del consulente o la successiva integrazione delle somme dovute.
Il Fatto
L’INPS impugnava la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso di una società cooperativa sociale contro un verbale di accertamento relativo al pagamento di contributi agricoli per operai a tempo determinato assunti nel terzo e quarto trimestre del 2015. L’Istituto lamentava che la società avesse fruito della riduzione della contribuzione per zone agricole svantaggiate, nonostante la retribuzione imponibile dichiarata e corrisposta fosse inferiore a quella minima prevista dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989. La società si difendeva sostenendo che la discrepanza era dipesa da un errore del consulente, prontamente rimediato con l’integrazione retributiva nel mese di agosto 2016, prima dell’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama il principio di diritto affermato da Cass. n. 2112/2016, secondo cui la verifica dell’adempimento dell’onere retributivo va compiuta in concreto, non essendo sufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare la retribuzione minima, dovendo invece materialmente corrisponderla. Il collegamento tra agevolazione e retribuzione effettiva realizza la c.d. clausola sociale, che ripartisce il vantaggio contributivo tra imprese e lavoratori.
La Corte precisa che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni integra un inadempimento dell’obbligazione contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., incidendo sull’effettiva consistenza della retribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratori un’esistenza libera e dignitosa. La disciplina degli sgravi è sottratta alla disponibilità delle parti e l’unica causa esimente è rappresentata da un evento imprevedibile e non imputabile al datore di lavoro.
La Corte esclude che possa trovare applicazione la figura dell’inadempimento di scarsa importanza di cui all’art. 1455 cod. civ., valorizzata dal giudice di merito per escludere la decadenza in caso di minime discrepanze prontamente rimediate. A tal fine richiama anche Cass. n. 10429/2017, la quale ha chiarito che non assume rilievo la circostanza che il pagamento sia intervenuto prima della notifica del verbale ispettivo, essendosi già conclamato l’inadempimento.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il criterio di effettività della corresponsione retributiva prevale, quindi, su considerazioni relative alla buona fede del datore di lavoro o alla scarsa rilevanza dell’errore commesso.
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Nota della Redazione
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