Differimento versamenti e dies a quo della prescrizione contributiva: rileva l’attività, non il regime fiscale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12354 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento. Il differimento del termine di versamento disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010, in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore. Rileva esclusivamente il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica rientrante in tale novero, non la condizione soggettiva del professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi. Ne consegue che l’atto interruttivo intervenuto prima del decorso del quinquennio, calcolato con tale dies a quo, è idoneo a impedire la prescrizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava prescritto il credito contributivo dell’INPS nei confronti di un’avvocata per l’anno 2009, accertando l’illegittimità degli atti consequenziali. Il giudice territoriale riteneva che il termine quinquennale, decorrente dal 16 giugno 2010, fosse già maturato al momento della ricezione dell’avviso di pagamento, avvenuta il 30 giugno 2015, primo atto interruttivo comprovato. La Corte territoriale escludeva l’applicabilità del differimento del versamento al 6 luglio 2010, trattandosi di professionista che beneficiava del regime fiscale agevolato dei minimi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto, ravvisando la violazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ. nonché delle disposizioni in materia di termini di versamento. Il Collegio ha ribadito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, assumendo rilievo anche le previsioni dell’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010, che ha differito il termine al 6 luglio 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Con riferimento alla portata di tale differimento, la Corte ha richiamato il proprio orientamento, affermando che il dato testuale della norma non ne circoscrive l’applicazione ai soli soggetti concretamente assoggettati alle risultanze degli studi di settore. A tal fine è stato valorizzato il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a una delle attività per le quali gli studi sono stati elaborati, a prescindere dalla condizione soggettiva del singolo professionista.
La Corte ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata si fosse discostata da tale principio, reputando dirimente la concreta sottoposizione alle risultanze degli studi di settore. L’errore nella determinazione del termine iniziale della prescrizione aveva comportato l’erronea declaratoria di prescrizione della pretesa e la correlativa irrilevanza dell’atto interruttivo risalente al 30 giugno 2015.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata la valutazione sulla validità dell’interruzione della prescrizione alla luce degli atti di costituzione in mora acquisiti e della loro collocazione temporale.
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Nota della Redazione
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