Correzione di errore materiale per erronea indicazione dell’eccezione sollevata (Cass. civ. Sez. 2 n. 10461 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è esperibile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, allorché nella motivazione sia presente un’erronea indicazione dell’eccezione effettivamente sollevata dalla parte, tale da ingenerare una contraddizione interna con la parte narrativa della decisione. La correzione elimina l’erronea espressione letterale senza modificare il contenuto sostanziale del provvedimento e senza incidere sul dispositivo. Il procedimento, attivato d’ufficio, ha natura amministrativa e non postula una parte soccombente in senso proprio, con la conseguenza che non è necessaria alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un professionista ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi a un giudizio di appello nel quale il mandato era stato revocato prima della prima udienza. Il Tribunale aveva determinato gli onorari in una misura inferiore a quella richiesta e la Corte d’appello, su impugnazione della controparte, aveva rigettato l’appello.
Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza della Sezione Seconda Civile. Successivamente, la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. su istanza della parte ricorrente, che ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nella lettura dell’ordinanza di rigetto, emerge un erroneo riferimento, presente al rigo primo e al rigo secondo della pagina sei, a un’eccezione di avvenuto adempimento, laddove in corso di causa era stata invece sollevata un’eccezione di inadempimento, come si evince dalle pagine tre e quattro della medesima decisione.
La Corte osserva che la sostituzione della parola “avvenuto adempimento” con la parola “inadempimento” è necessaria per eliminare la contraddizione interna tra la sintesi delle eccezioni e la motivazione della decisione. Tale intervento non altera il contenuto sostanziale del provvedimento, ma si limita a correggere un errore meramente materiale, riconducibile a una svista redazionale.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene sussistente l’errore materiale e dispone la correzione ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., ordinando l’annotazione sull’originale dell’ordinanza a cura della Cancelleria.
Quanto alle spese, la Corte esclude la necessità di una pronuncia, trattandosi di procedura di natura amministrativa, attivata d’ufficio, senza una parte soccombente in senso proprio, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 29432 del 2024 e Sezioni Unite n. 9438 del 2002, nonché Sez. 6-2 n. 21213 del 2013.
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Nota della Redazione
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