La cessione in blocco va provata con la dimostrazione che il credito era incluso nell’operazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 11803 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ai fini di tale prova non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può assumere un valore meramente indiziario. L’accoglimento del motivo sulla carenza di legittimazione del cessionario assorbe le censure relative alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e agli altri motivi di ricorso.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice e dei relativi garanti fideiussori. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. dichiarando la nullità totale dei contratti di fideiussione per contrasto con norme di ordine pubblico economico.
Avverso tale decisione proponeva appello la società che si era resa cessionaria del credito in blocco ex art. 58 TUB, producendo il solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La corte d’appello, applicando il principio delle Sezioni Unite sulla nullità solo parziale delle fideiussioni con clausole anticoncorrenziali, riformava la sentenza di primo grado e condannava i garanti al pagamento dell’intero importo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la doglianza relativa alla mancata pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, formulata dai garanti che negavano sia l’esistenza della cessione sia l’inclusione del credito specifico nell’operazione. Il motivo viene ritenuto infondato perché la decisione contiene rigetto implicito dell’eccezione, come chiarito nel motivo successivo.
Nel merito, la Cassazione accoglie la censura affermando che il cessionario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione. I giudici di legittimità richiamano il principio consolidato per cui la parte che agisce come successore a titolo particolare deve provare i presupposti della propria legittimazione; se l’inclusione è contestata, l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente solo quando contenga indicazioni specifiche che consentano di ricondurre con certezza il credito tra quelli ceduti.
Nel caso di specie, l’avviso aveva carattere generico e indeterminato riguardando un arco temporale ampio e crediti descritti in modo generico, ed era privo della comunicazione individuale ai debitori che lo stesso avviso indicava come elemento identificativo. La società cessionaria non aveva fornito alcuna prova ulteriore della cessione, come il contratto o gli estratti contabili.
L’accoglimento del motivo sulla legittimazione determina l’assorbimento delle ulteriori censure relative alla decadenza ex art. 1957 c.c., all’omesso esame di fatti decisivi e alle spese di lite. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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